Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13903 del 18 giugno 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Le questioni giuridiche relative alla concedibilitą del provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo) non sono riconducibili al mutamento delle circostanze che ne consente la revoca o la modifica ex art. 669 decies cod. proc. civ. e non possono, quindi, essere proposte nel giudizio di merito, nel quale, invece, sono deducibili, a norma dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., le contestazioni inerenti all'esecuzione della cautela.

(massima n. 2)

Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 678 cod. proc. civ., a sua volta richiamato dall'art. 669 duodecies, cod. proc. civ., si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento dei beni che ne sono oggetto. Ne consegue che, nel caso di quote di societą a responsabilitą limitata, ai sensi dell'art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il sequestro si esegue non gią nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla societą, quando quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.