Il giudice della convalida è tenuto a verificare soltanto se è presente il
locatore, ovvero colui che si proclama tale nell'atto di
intimazione; poiché l’'intimante ha la necessità della difesa tecnica, è sufficiente che all'udienza compaia il
difensore anche senza la presenza personale dell'assistito.
Sempre all’udienza di convalida è possibile che l'intimante chieda rinvio oppure che intimante e intimato chiedano di comune accordo rinvio ad altra udienza “
con salvezza dei diritti di prima udienza”: in questi casi l'onere di
comparizione si sposta all'udienza di rinvio, la quale a tutti gli effetti sta in luogo di quella precedente.
Nel caso in cui, dopo la notifica della citazione per la convalida, nessuna delle parti provveda all'iscrizione a ruolo della causa, si ritiene che la stessa potrebbe essere riassunta soltanto ai fini della prosecuzione del giudizio di merito, restando esclusa la possibilità della convalida.
Sotto il profilo degli effetti sostanziali, si era sviluppato in un primo momento il convincimento che la mancata comparizione del locatore facesse venir meno tutti gli effetti sostanziali e processuali dell'intimazione, tra cui l'impedimento della tacita rinnovazione del rapporto.
In contrario, tuttavia, è stato successivamente osservato che la norma in esame non prende in considerazione gli effetti sostanziali, i quali restano comunque salvi.
Per quanto concerne, invece, gli effetti processuali, deve ritenersi preferibile la tesi secondo cui la mancata comparizione delle parti qui prevista debba collocarsi nella disciplina generale prevista dall'
art. 181 del c.p.c..
Pertanto, le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:
a) se non compaiono entrambe le parti, il giudice dovrà fissare un'altra udienza e qualora anche a questa non compaiono, dovrà disporre la
cancellazione della causa dal ruolo; se, invece, all'udienza successiva compaiono entrambe o anche una sola, il giudizio potrà proseguire nella fase ordinaria, mentre deve escludersi la possibilità della convalida e dell'
ordinanza di
rilascio;
b) se è il locatore a non comparire, mentre compare l'intimato, chiedendo che il giudizio prosegua, si passa alla fase ordinaria, mentre se non formula alcuna richiesta il giudice dovrà fissare un'altra udienza alla quale, se le parti non compaiono ovvero compare solo l'intimato, senza avanzare alcuna richiesta, la causa dovrà essere cancellata
Va anche detto, però, che la dottrina più recente ha criticato quest’ultimo orientamento, sostenendo che il carattere peculiare del giudizio di convalida, fondato su oneri e preclusioni più rigidi del processo di cognizione ordinaria, non consente di ritenere applicabile la disciplina dell'art. 181 c.p.c.
Secondo tale dottrina la condotta dell'intimante, consistente nella mancata comparizione, deve essere ricondotta ad una
rinuncia agli atti tramite un comportamento concludente tipizzato, con la conseguenza che potrà aversi, da un lato, l'immediata estinzione in caso di mancata comparizione e, dall'altro, la possibilità per l'intimato di chiedere la prosecuzione nelle forme del giudizio ordinario.