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Articolo 662 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata comparizione del locatore

Dispositivo dell'art. 662 Codice di procedura civile

Gli effetti (1) dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata (2) nell'atto di citazione.

Note

(1) La mancata comparizione dell'intimante comporta la cessazione di tutti gli effetti processuali dell'intimazione, mentre restano quelli sostanziali, come ad esempio quello di impedire il rinnovo tacito del contratto. Viene meno la possibilità che l'intimazione acquisti l'efficacia ed il valore di titolo esecutivo, nonché l'effetto della possibile trasformazione del procedimento in un giudizio di cognizione, nelle forme del rito locatizio. La pronuncia che dichiara cessati gli effetti processuali dell'intimazione regola anche le spese processuali.
(2) Nel caso in cui il giudice non dichiari l'estinzione del procedimento per mancata comparizione del locatore ma rinvii ad altra udienza in cui, comparso il locatore, convalidi la licenza o lo sfratto, il provvedimento deve considerarsi nullo.
Diversamente, se il locatore compare ma solo per dichiarare la sua desistenza il giudice dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la norma in esame trova applicazione nella sola ipotesi in cui il locatore non compaia.

Spiegazione dell'art. 662 Codice di procedura civile

Il giudice della convalida è tenuto a verificare soltanto se è presente il locatore, ovvero colui che si proclama tale nell'atto di intimazione; poiché l’'intimante ha la necessità della difesa tecnica, è sufficiente che all'udienza compaia il difensore anche senza la presenza personale dell'assistito.
Sempre all’udienza di convalida è possibile che l'intimante chieda rinvio oppure che intimante e intimato chiedano di comune accordo rinvio ad altra udienza “con salvezza dei diritti di prima udienza”: in questi casi l'onere di comparizione si sposta all'udienza di rinvio, la quale a tutti gli effetti sta in luogo di quella precedente.

Nel caso in cui, dopo la notifica della citazione per la convalida, nessuna delle parti provveda all'iscrizione a ruolo della causa, si ritiene che la stessa potrebbe essere riassunta soltanto ai fini della prosecuzione del giudizio di merito, restando esclusa la possibilità della convalida.

Sotto il profilo degli effetti sostanziali, si era sviluppato in un primo momento il convincimento che la mancata comparizione del locatore facesse venir meno tutti gli effetti sostanziali e processuali dell'intimazione, tra cui l'impedimento della tacita rinnovazione del rapporto.
In contrario, tuttavia, è stato successivamente osservato che la norma in esame non prende in considerazione gli effetti sostanziali, i quali restano comunque salvi.

Per quanto concerne, invece, gli effetti processuali, deve ritenersi preferibile la tesi secondo cui la mancata comparizione delle parti qui prevista debba collocarsi nella disciplina generale prevista dall' art. 181 del c.p.c..
Pertanto, le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:
a) se non compaiono entrambe le parti, il giudice dovrà fissare un'altra udienza e qualora anche a questa non compaiono, dovrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo; se, invece, all'udienza successiva compaiono entrambe o anche una sola, il giudizio potrà proseguire nella fase ordinaria, mentre deve escludersi la possibilità della convalida e dell'ordinanza di rilascio;
b) se è il locatore a non comparire, mentre compare l'intimato, chiedendo che il giudizio prosegua, si passa alla fase ordinaria, mentre se non formula alcuna richiesta il giudice dovrà fissare un'altra udienza alla quale, se le parti non compaiono ovvero compare solo l'intimato, senza avanzare alcuna richiesta, la causa dovrà essere cancellata

Va anche detto, però, che la dottrina più recente ha criticato quest’ultimo orientamento, sostenendo che il carattere peculiare del giudizio di convalida, fondato su oneri e preclusioni più rigidi del processo di cognizione ordinaria, non consente di ritenere applicabile la disciplina dell'art. 181 c.p.c.

Secondo tale dottrina la condotta dell'intimante, consistente nella mancata comparizione, deve essere ricondotta ad una rinuncia agli atti tramite un comportamento concludente tipizzato, con la conseguenza che potrà aversi, da un lato, l'immediata estinzione in caso di mancata comparizione e, dall'altro, la possibilità per l'intimato di chiedere la prosecuzione nelle forme del giudizio ordinario.

Massime relative all'art. 662 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19425/2016

Nel caso di declaratoria di estinzione del procedimento di convalida, a seguito di applicazione dell'art. 662 c.p.c. - per mancata comparizione del locatore intimante all'udienza fissata nell'atto di citazione ed in assenza di istanza del conduttore intimato, comparso a detta udienza, di procedersi all'accertamento negativo del diritto azionato, previo mutamento del rito -, il locatore-intimante non può essere condannato al pagamento delle spese di procedimento, che invece vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analogica dell'art. 310 c.p.c..

Cass. civ. n. 15933/2012

Nel procedimento per convalida di sfratto, ove il locatore intimante non compaia all'udienza indicata nell'atto di citazione ed il conduttore intimato, comparso a tale udienza, chieda la condanna del locatore alle spese, è impugnabile con l'appello, e non con il ricorso straordinario per cassazione, il provvedimento col quale il giudice, ai sensi dell'art. 662 c.p.c., dichiarata l'estinzione del procedimento di convalida, ponga le spese di giudizio a carico dell'intimante, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca - a differenza di quanto previsto dall'art. 306 comma 4, c.p.c., - un'espressa previsione di non impugnabilità.

Cass. civ. n. 12117/2003

Presupposto necessario della cessazione degli effetti processuali dell'intimazione di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 662, c.p.c., è la mancata comparizione del locatore all'udienza fissata nell'atto di citazione e, pertanto, detta norma non è applicabile, qualora il locatore compaia a detta udienza, sia pure allo scopo di dare atto della propria desistenza, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, soprattutto nel caso in cui il conduttore abbia contestato l'inadempimento, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del locatore.

Cass. civ. n. 4171/1988

La mancata comparizione del locatore all'udienza fissata per la convalida (anche nel caso di rinvio d'ufficio ex artt. 168 bis c.p.c. e 82 disp. att. stesso codice) fa perdere alla intimazione tutti gli effetti di carattere processuale (salvi quelli sostanziali di impedire, ad esempio, la rinnovazione tacita del contratto) e, cioè, il venir meno della possibilità di divenire titolo esecutivo nonché l'altro effetto della possibile trasformazione del procedimento in un ordinario giudizio di cognizione, non potendo la citazione, contenuta nell'intimazione, conservare in tale caso il carattere di atto autonomo distinto. Pertanto, qualora all'udienza anzidetta non compaiano né il locatore né il conduttore, il giudice, ai sensi dell'art. 662 c.p.c. — norma speciale in deroga alla norma generale dell'art. 181 c.p.c. — deve dichiarare estinto il procedimento di convalida con la conseguenza che ove, invece, rinvii la causa ad altra udienza in cui, comparso il locatore, convalida la licenza (o lo sfratto), il provvedimento è nullo.

Cass. civ. n. 2082/1983

La cessazione degli effetti dell'intimazione, nel procedimento per convalida di sfratto, a seguito della mancata comparizione del locatore all'udienza fissata nell'atto di citazione, si verifica anche quando la mancata comparizione dipenda dal fatto che non si sia provveduto all'iscrizione della causa al ruolo, ricorrendo anche in tale ipotesi, ed a maggior ragione, la presunzione di abbandono dell'azione cui la legge ricollega l'indicato effetto, e tenuto conto, altresì, che nei procedimenti dinanzi al conciliatore ed al pretore non è necessaria la preventiva costituzione in cancelleria, potendo questa avere luogo nel giorno stesso dell'udienza fissata in citazione. L'ordinanza di convalida non può essere pertanto emanata all'udienza fissata con atto riassuntivo ex art. 307 c.p.c., salvo che tale atto non presenti i necessari requisiti di forma e di sostanza tali da farlo valere come nuova intimazione ed ulteriore citazione per la convalida.

Cass. civ. n. 2263/1975

Nel procedimento per convalida di sfratto, la mancata comparizione del locatore, all'udienza fissata per la convalida, determina, a norma dell'art. 662 c.p.c., la cessazione degli effetti processuali dell'intimazione, ma non anche il venir meno della portata sostanziale dell'intimazione stessa quale dichiarazione del locatore, diretta al conduttore, di voler far cessare il rapporto e conseguire la disponibilità del bene locato. Nonostante la mancata comparizione del locatore, si deve, pertanto, riconoscere all'intimato la facoltà di costituirsi e di provocare l'accertamento negativo del dedotto diritto alla cessazione del rapporto, trasformando così il procedimento speciale in un ordinario giudizio di cognizione. In tale giudizio il locatore potrà successivamente costituirsi, rimanendo precluso al conduttore di invocare tardivamente gli indicati effetti estintivi previsti dall'art. 662 c.p.c.

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