Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15933 del 20 settembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per convalida di sfratto, ove il locatore intimante non compaia all'udienza indicata nell'atto di citazione ed il conduttore intimato, comparso a tale udienza, chieda la condanna del locatore alle spese, č impugnabile con l'appello, e non con il ricorso straordinario per cassazione, il provvedimento col quale il giudice, ai sensi dell'art. 662 c.p.c., dichiarata l'estinzione del procedimento di convalida, ponga le spese di giudizio a carico dell'intimante, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca - a differenza di quanto previsto dall'art. 306 comma 4, c.p.c., - un'espressa previsione di non impugnabilitą.

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