Quando si parla di
udienza si intende fare riferimento al luogo, sia esso fisico che temporale, in cui le parti si incontrano per svolgere l’attività processuale, luogo che coincide normalmente con le aule o l’ufficio del singolo magistrato, collocati all’interno del palazzo di giustizia.
E’ il Presidente del Tribunale ad indicare, ex
art. 80 delle disp. att. c.p.c., i giorni della settimana e le ore in cui i giudici che compongono l’organico tengono udienza.
Il luogo in cui si tiene l’udienza costituisce un vero e proprio requisito formale dell’atto, e la sua mancanza comporta la
nullità dell’attività che viene svolta.
La legge stessa prevede dei casi in cui l’attività processuale può svolgersi al di fuori dell’udienza, ma si tratta di casi tassativamente determinati dal codice di procedura civile (si possono citare, a titolo esemplificativo, i casi di
ispezione, esame di testimoni, apposizione di sigilli, ecc.).
Il codice si preoccupa anche di disciplinare le ipotesi in cui l’
udienza di prima comparizione non possa svolgersi, distinguendo il caso in cui nel giorno indicato dalla parte il giudice non tenga udienza (si veda il quarto comma dell’
art. 168 bis del c.p.c.), dal caso in cui il rinvio sia dovuto a problemi di gestione del carico di lavoro (di cui si occupa, invece, il quinto comma dell’art. 168 bis c.p.c.).
Va evidenziato che, per effetto di quanto disposto dall’
art. 82 delle disp. att. c.p.c., non occorre più dare comunicazione alle parti dei rinvii automatici d’ufficio dell’udienza di prima comparizione.
A seconda dell’attività che viene svolta si distinguono i vari tipi di udienza ed il codice detta la disciplina dell’attività che l’organo giudicante è chiamato a compiere. Si distingue, infatti, tra:
-
udienze istruttorie, nelle quali avviene la trattazione e l’istruzione in senso stretto;
-
udienza di discussione della causa.
Dispone il secondo comma dell’
art. 81 delle disp. att. c.p.c. che tra l’udienza di prima comparizione, la prima udienza di istruzione e le successive udienze di istruzione non può intercorrere un intervallo maggiore di quindici giorni, salvo che si renda necessario un intervallo superiore in considerazione di particolari circostanze; si tratta, tuttavia, di norma del tutto disapplicata, anche per il fatto che non è prevista alcuna sanzione.
In fase decisoria, l’udienza di discussione ha luogo solo se espressamente richiesta da almeno una parte e può essere rinviata dal giudice solo una volta in presenza di grave impedimento del Tribunale o delle parti (
art. 115 delle disp. att. c.p.c.).
Il potere di direzione dell’udienza, a cui qui si fa riferimento, rientra nel più ampio potere di direzione del processo di cui all’
art. 175 del c.p.c.; nel dirigere l’udienza, il giudice dispone di delicati poteri di coordinamento, necessari per garantire una ordinata e proficua trattazione della causa, predeterminando i punti su cui svolgere la discussione e dichiarando la causa chiusa nel momento in cui è matura per la decisione.
Ai sensi dell’
art. 97 delle disp. att. c.p.c., il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé né memorie, se non per il tramite della
cancelleria; scopo di tale norma è quello di evitare che il giudice possa essere condizionato, nella sua attività decisoria, da pressioni e contatti esterni e che possa svolgere il suo incarico in piena libertà e imparzialità (si vuole anche garantire che i rapporti tra organi giudicante e parti avvengano in modo formale, secondo regole fissate dalla legge).