Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1978 del 19 luglio 1963

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la legge non richiede alcuna determinata forma per l'attestazione, da parte del cancelliere, della restituzione del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio ai sensi del secondo comma dell'art. 169 c.p.c., tale attestazione, in virtù del principio sancito dall'art. 121 c.p.c., deve ritenersi un atto a forma libera, e può quindi essere compiuto in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del suo scopo. (Nella specie, il cancelliere aveva apposto sul fascicolo di parte un timbro a calendario e la propria firma).

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