Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2325 del 25 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il principio della libertą di forme vigente nel nostro sistema processuale, che consente alle parti di proporre le loro domande, difese ed eccezioni senza l'osservanza di particolari formulari, deve aversi riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, tal ché deve ritenersi che l'eccezione con la quale il responsabile di un sinistro derivante dalla circolazione stradale oppone di non essere obbligato a corrispondere il risarcimento del danno, per esservi tenuto l'assicuratore, con lui convenuto nel medesimo processo dal danneggiato, contiene una inequivoca domanda di garanzia nei confronti del predetto assicuratore.

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