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Articolo 80 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Provvedimento di nomina del curatore speciale

Dispositivo dell'art. 80 Codice di procedura civile

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede [121, 125] (1)(2)(3)(4).

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto [135] (5). Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta [65].

[omissis](6).

Note

(1) Per quanto riguarda la forma che deve rivestire l'istanza di nomina del curatore speciale, si precisa che la legge non predetermina nessuna forma specifica, richiedendo soltanto che questa venga formulata in modo da risultare idonea al raggiungimento del suo scopo. In tale ambito vige infatti il principio della libertà delle forme ai sensi dell'art. 121 del c.p.c..
(2) L'organo competente ad emanare il provvedimento di nomina è quello competente a conoscere il merito della causa (c.d. competenza per relationem).
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 31, lettera a), della L. 26 novembre 2021, n. 206.
(4) La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
(5) La norma in esame ha carattere sussidiario, trovando applicazione solo in mancanza di un rimedio speciale a cui fare riferimento. Ad esempio nell'ipotesi di conflitto d'interesse tra minore e genitore trova applicazione l'art. 320 del c.c. che prevede la nomina del curatore speciale per il minore da parte del giudice tutelare (si cfr. 732), restando esclusa l'applicazione dell'art. 78 del c.p.c., ultimo comma e, di conseguenza, dell'art. 80 del c.p.c..
(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la soppressione di tale comma.

Spiegazione dell'art. 80 Codice di procedura civile

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.
Discusso è invece a chi vada proposta tale istanza in caso di causa già pendente, in quanto alla tesi secondo cui ci si debba rivolgere al giudice già investito della causa anziché al presidente dell'ufficio giudiziario, si contrappone altra tesi secondo cui la stessa debba comunque essere proposta al Presidente del Tribunale (anche se ci si trova già dinanzi al giudice istruttore), in quanto questi è funzionalmente competente per la nomina del curatore speciale sia ante causam che in corso di causa, e ciò ex artt. 28 e 80 comma 1 cpc.
Occorre precisare che l'art. 80 costituisce norma di carattere generale, ed in quanto tale trova applicazione nei casi in cui non sia specificato l'organo competente ad emettere il provvedimento.
Il giudice a cui viene presentata l’istanza, dopo aver assunto le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto (così il secondo comma).
La “opportunità” di assumere informazioni va intesa nel senso che il magistrato possa anche decidere sulla base degli elementi risultanti dall'istanza di nomina senza necessità di disporre ulteriori accertamenti.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità del medesimo giudice di sentire gli interessati, si afferma che l’avverbio “possibilmente” utilizzato dal legislatore nel contesto del procedimento di nomina del curatore speciale, non significa "eventualmente", ma deve intendersi nel senso che egli può sentire gli interessati solo se ciò è possibile, mentre, in caso di impossibilità, non può procedere ad alcuna audizione.
Per effetto della Riforma Cartabia l’ultimo comma della norma in esame è stato soppresso, in quanto si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie anche le disposizioni relative al curatore speciale del minore, introdotte dalla Legge n. 206/2021 ai commi 30 e 31.
In particolare, l’abrogazione di questo comma è correlata alla trasposizione del relativo contenuto all’art. 473 bis 8 del c.p.c..

Massime relative all'art. 80 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7362/2015

Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 4491/1982

Nel caso di conflitto di interessi fra un minore ed il genitore esercente la potestà, insorto in relazione ad un giudizio pendente, la nomina del curatore speciale del minore compete, a norma dell'art. 320 ultimo comma c.c., unicamente al giudice tutelare, in quanto la norma di cui all'art. 78 ultimo comma c.p.c. ha carattere sussidiario e non è quindi applicabile al conflitto di interessi fra il genitore ed il minore, che è espressamente contemplato dal citato art. 320. Pertanto, la nomina del curatore speciale da parte del presidente dell'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la causa, invece che da parte del giudice tutelare, comporta un vizio del procedimento che determina la nullità della sentenza, la quale può essere dedotta da qualsiasi parte, attenendo alla regolarità del contraddittorio sulla quale il giudice deve, a norma dell'art. 182 c.p.c., indagare anche d'ufficio.

Cass. civ. n. 1693/1974

Il provvedimento con cui viene nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, e non è né decisorio né definitivo, potendo la sua legittimità essere controllata nel giudizio al quale esso è preordinato. Pertanto, non è impugnabile col ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost. il decreto del presidente della corte d'appello che dichiari irreclamabile il provvedimento di nomina adottato, ai sensi del citato art. 78, dal presidente del tribunale.

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