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Articolo 65 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 65 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura civile.

Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

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Consulenze legali
relative all'articolo 65 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Laura R. chiede
venerdģ 20/11/2020 - Lombardia
“Buonasera avrei un quesito da sottoporre:
Siamo stati nominati da qualche mese amministratori di un piccolo condominio composto da 3 condomini. Noi siamo anche uno dei 3 condomini. Oggi e' stata depositata la sentenza del giudice per un contenzioso tra noi e il condominio a nostro favore. In pratica il Giudice ha condannato il condominio a risarcirci. Si tratta di un procedimento giudiziale che era iniziato molto prima della nostra nomina di amministratore.
Per quanto riguarda la notifica della sentenza quale e' la procedura corretta da seguire, in questo caso specifico?
Non possiamo notificare al condominio, in quanto siamo sempre noi e saremo in conflitto di interesse.
Si possono notificare I singoli condomini anche se la sentenza e' contro il condominio?
Grazie della collaborazione”
Consulenza legale i 22/11/2020
L’art.1131 del c.c. ci dice che l’amministratore di condominio nei limiti dei poteri a lui attribuiti dalle norme di legge e dal regolamento, ha la rappresentanza della compagine condominiale e può agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi; in conseguenza di ciò, il successivo 2° co. dell’art.1131 del c.c. ci dice che l’amministratore di condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernete le parti comuni dell’edificio.

Tale articolo descrive la norma generale che trova applicazione nella maggioranza dei casi, ma vi sono dei momenti in cui l’applicabilità della disciplina appena descritta può incontrare degli ostacoli: questo avviene senza dubbio quando l’amministratore è portatore di un interesse in conflitto con la compagine condominiale che amministra.
Un caso molto frequente di conflitto di interesse tra amministratore e condomini amministrati si ha quando il primo ottiene un decreto ingiuntivo contro i secondi per il pagamento di oneri professionali rimasti impagati. In questo caso, ha precisato la giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non può essere notificato ex art. 1131 del c.c. all’amministratore in carica, il quale risulta anche essere colui che ha chiesto l’emissione del provvedimento monitorio contro il condominio che lui stesso amministra (si veda Tribunale di Milano, Sez.III, del 30.11.2017).
La situazione descritta è assolutamente paragonabile al caso descritto, in cui vi è un amministratore a favore del quale è stata emessa una sentenza contro la compagine condominiale che amministra in forza della quale viene a lui riconosciuta una somma di denaro a titolo di risarcimento.

Applicando i principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia di conflitto di interesse, per uscire da tale apparente stallo e permettere sia all’amministratore che al condominio di esplicare le difese conseguenti alla predetta sentenza, l’unica strada possibile è quella di nominare un curatore speciale ai sensi dell’art. 65 disp. att. del c.c. e 80 del c.p.c. Al curatore speciale così nominato potranno essere notificati ex art. 1131 del c.c. tutti gli atti processuali relativi alla predetta vicenda, e sarà suo compito convocare l’assemblea di condominio affinchè i proprietari prendano le decisioni più opportune per l’eventuale proseguimento del contenzioso.