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Articolo 13 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

Dispositivo dell'art. 13 Codice di procedura civile

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (1).

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci (2).

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente (3).

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, in caso di contestazione del titolo che è fonte del rapporto giuridico dedotto in giudizio, è necessario procedere in via incidentale al suo accertamento.
(2) In relazione alle rendite temporanee o vitalizie, si precisa che nell'ipotesi in cui venga contestato il titolo la norma trova applicazione solo alle rendite indeterminate o determinate per un periodo superiore a dieci anni. Secondo una diversa opinione, viene escluso che sia necessaria la contestazione del titolo e il valore della controversia si determina cumulando le annualità domandate, fino ad un massimo di dieci.
(3) Visto che il diritto del concedente è assimilabile ad una rendita, sostanziandosi quasi esclusivamente nella percezione del canone, il valore della causa di revisione del canone enfiteutico si determina cumulando venti o dieci annualità di canone a seconda che si tratti di enfiteusi perpetua o temporanea.

Ratio Legis

La norma in esame ha ad oggetto somme di denaro, pertanto il criterio applicabile ai fini della determinazione della competenza per valore è quello generale di cui al successivo art. 14 che stabilisce i criteri in forza dei quali determinare il valore dei beni mobili. Pertanto, si ritiene che la norma in esame sia applicabile solo in via sussidiaria, quando la controversia investa anche il titolo su cui si fonda la domanda, ovvero quando il convenuto contesta l'esistenza del titolo e ne chiede l'accertamento del contenuto o della sua portata.

Spiegazione dell'art. 13 Codice di procedura civile

Questa norma, come anche i precedenti articoli che vanno dal 10 al 12 c.p.c., detta i criteri da osservare per stabilire il valore di una causa in materia di prestazioni alimentari periodiche, rendite temporanee, vitalizie o perpetue, nonché di diritto del concedente.
Presupposto per la sua applicazione è che vi sia una controversia sul titolo, ovvero sul rapporto fondamentale nel suo complesso, non potendo di contro trovare applicazione allorché, ad esempio, la contestazione riguardi soltanto la rata della rendita o la singola prestazione alimentare periodica (può aversi controversia sul titolo a seguito della proposizione di una domanda di annullamento, risoluzione, nullità, o rescissione di esso).

Proprio perché vi è controversia sul titolo (sul cui accertamento occorre procedere incidentalmente), il computo del valore viene fatto in base a criteri temporali prestabiliti dalla norma stessa, dovendosi così distinguere:

  1. CAUSE PER PRESTAZIONI ALIMENTARI PERIODICHE
Sono prestazioni alimentari periodiche tutte quelle prestazioni volte a soddisfare i bisogni essenziali dell’alimentando e dovute per legge (cfr.art. 433 del c.c.), per contratto o per testamento (cfr.art. 660 del c.c.).
Il valore di tali cause dovrà essere determinato in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.
Così, volendo fare un esempio, se Tizio dispone con testamento che il figlio Primo debba versare all’altro figlio Secondo euro 2000 ogni anno a titolo di prestazione alimentare e Secondo intende contestare giudizialmente il titolo in forza del quale è chiamato ad assolvere alla sua prestazione, il valore della causa ai fini della competenza verrà determinato in relazione all’ammontare delle somme dovute per due annualità (pari nell’esempio a 4000 euro).
Sotto un profilo pratico, potrebbe verificarsi che il rapporto fondamentale abbia ad oggetto un numero di annualità inferiore a due; in questo caso si ritiene che sia necessario coordinare l’art. 13 c.p.c. con il succesivo art. 34 del c.p.c., con la conseguenza che i due anni di somme dovute costituiscono soltanto il limite massimo e che, se dal titolo risulta un valore inferiore, è da questo valore che si determina la competenza.

  1. CAUSE RELATIVE A RENDITE PERPETUE, TEMPORANEE O VITALIZIE
Di queste si occupa il secondo comma della norma in esame.
Si ha rendita perpetua ogniqualvolta il vitaliziante, in cambio del trasferimento di un immobile o della cessione di un capitale conferisce ad un’altra persona il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili.
In questo caso, malgrado la rendita abbia una durata perpetua, per determinare il valore della causa e, dunque, la competenza del giudice, dovrà farsi riferimento al cumulo di venti annualità.
Sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono che il medesimo criterio possa trovare applicazione per le cause in materia di pensione, considerata la loro natura di rendite vitalizie.
Si ha, invece, rendita temporanea o vitalizia, nel caso in cui il vitaliziante, in cambio dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale, conferisce al beneficiario il diritto di esigere, per tutta la durata della sua vita, la corresponsione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili.
Per determinare il valore delle cause ad esse relative si procede ad un cumulo fino a dieci annualità
Dubbi interpretativi sono stati sollevati in ordine alla necessità che si debba controvertere sul titolo anche nel caso di rendite temporanee e vitalizie, e ciò in considerazione del fatto che la norma richiede che il titolo sia controverso solo con riferimento alle rendite perpetue.
La dottrina maggioritaria (tra cui Andrioli) è per la tesi negativa.

  1. CAUSE RELATIVE AL DIRITTO DEL CONCEDENTE
Lo stesso criterio dettato per le rendite perpetue, temporanee o vitalizie vale anche per il diritto del concedente, dovendosi anche in questo caso procedere ad un cumulo di annualità.
Occorre intanto precisare che quando si parla di concedente ci si intende riferire a colui che, proprietario di un fondo, abbia convenuto di concederlo in enfiteusi ad un altro soggetto, il quale, a sua volta, acquista un diritto reale di godimento sul fondo stesso, con l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico al concedente stesso.
L’equiparazione del diritto del concedente ad una rendita si spiega per il fatto che tale suo diritto si sostanzia proprio nella percezione di un canone periodico.
Dall'assimilazione ad una rendita ne deriva che se l'enfiteusi è perpetua il valore della causa relativa al diritto del concedente è dato dalla somma di venti annualità del canone; se invece l'enfiteusi è temporanea, il valore è pari alla somma delle annualità che secondo la domanda sono dovute sino al termine del rapporto e con un massimo di dieci anni.
Si è sottolineato, tuttavia, che il terzo comma di questa norma si applica quando l'enfiteuta, in occasione della richiesta di canoni, contesti il rapporto di enfiteusi, e ciò perché, al fine di applicare la norma in esame, deve sussistere quell’altro presupposto che sia controverso il diritto del concedente nel suo complesso, non essendo sufficiente una contestazione limitata ai canoni richiesti.

Massime relative all'art. 13 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19020/2018

Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Cass. civ. n. 10454/2015

Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Cass. civ. n. 2837/1986

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, le controversie in materia di pensione d'invalidità non possono considerarsi di valore indeterminabile, essendo la pensione assimilabile ad una rendita vitalizia, il cui valore si ottiene, a norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 13 c.p.c., cumulando, fino a un massimo di dieci, le annualità domandate.

Cass. civ. n. 3826/1977

Ai fini della determinazione del valore della causa, la controversia di divorzio deve essere considerata di valore indeterminabile, non essendo il suo oggetto suscettibile di valutazione economica precisa secondo le previsioni del codice di rito; per quanto riguarda, invece, la domanda riconvenzionale diretta a ottenere l'assegno di divorzio, pur non avendo detto assegno natura strettamente alimentare, il valore della causa si determina ai sensi dell'art. 13 comma primo c.p.c., che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari. Ne consegue che, per la determinazione degli onorari difensivi il giudice deve tener conto della proposizione di due domande, una principale di divorzio, di valore indeterminabile, e l'altra riconvenzionale diretta al pagamento dell'assegno, di valore determinabile.

Cass. civ. n. 4626/1976

La domanda, con cui viene chiesta al Ministero dell'interno una pensione d'invalidità civile di lire 22.000 mensili ai sensi delle leggi n. 118 del 1971 e n. 194 del 1974, è intesa ad ottenere non già una rendita vitalizia o un'indennità assicurativa, bensì una prestazione di carattere alimentare, e rientra, pertanto, in primo nella competenza del tribunale individuato secondo le regole del foro erariale.

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