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Articolo 291 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Pluralità di danneggiati e supero del massimale

Dispositivo dell'art. 291 Codice delle assicurazioni private

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.

2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Massime relative all'art. 291 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 1315/2006

Qualora in giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati (o da soggetti ad essi surrogatisi) e successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, con la conseguente verificazione di un litisconsorzio di natura facoltativa successivo fra i vari danneggiati, sia divenuta oggetto di giudizio come questione comune a tutti la questione della spettanza della rivalutazione del massimale e del criterio di determinazione di essa, la comunanza di tale questione non determina la trasformazione del litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio necessario in punto di svolgimento, dovendosi escludere la necessità di un identico accertamento circa quella spettanza e sussistendo soltanto l'opportunità di un accertamento comune, proprio per la riunione delle cause (essendo il diritto di ciascuno alla rivalutazione del massimale distinto da quello degli altri e non avendosi perciò la presenza di diritti reciprocamente limitatisi, come per il concorso sul massimale). Ne consegue che, in relazione agli esiti del giudizio di appello sul punto ed in particolare al riconoscimento solo ad alcuni danneggiati (o soggetti ad essi surrogati) della detta rivalutazione, la proposizione di un ricorso per cassazione incidentale in via tardiva sul punto da parte dell'assicuratore a seguito del ricorso principale proposto da uno dei danneggiati è inammissibile nei confronti degli altri danneggiati (o surrogati), in quanto non si verte in ipotesi né di inscindibilità né di dipendenza delle cause ad essi relative e, dunque, non si impone la loro presenza in giudizio, che sola potrebbe rendere ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva contro una parte diversa dal ricorrente principale.

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