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Articolo 290 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Prescrizione dell'azione

Dispositivo dell'art. 290 Codice delle assicurazioni private

1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter) , è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa(1).

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Massime relative all'art. 290 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 4943/2010

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile nella specie), che estende all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione (nonché all'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore) il termine di prescrizione dell'azione verso il responsabile, va interpretato nel senso che - a prescindere dalla sussistenza o meno di solidarietà tra le varie obbligazioni - operano nei confronti dell'impresa designata (nonché dell'assicuratore) le cause di interruzione e sospensione verificatesi, in concreto, in relazione all'azione contro il responsabile, atteso che il legislatore non ha operato, per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione risarcitoria, con la tecnica del richiamo diretto dell'art. 2947, secondo comma, c.c., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in coerenza con la "ratio" di impedire l'estinzione anticipata dell'azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato.

Cass. civ. n. 18401/2009

Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, in caso di sinistro causato da veicolo non coperto da assicurazione non vi è solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il responsabile del danno, perché l'obbligazione del primo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile; ne consegue che la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta dagli atti interruttivi validamente compiuti dal danneggiato nei confronti del suddetto Fondo.

Cass. civ. n. 8007/2009

Il diritto del danneggiato da un sinistro stradale di domandare il risarcimento del danno direttamente nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada è soggetto al medesimo termine di prescrizione previsto per l'azione ordinaria di risarcimento del danno nei confronti del responsabile, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 290 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Ne consegue che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del responsabile producono i loro effetti anche nei confronti dell'impresa designata, ed a tal fine nulla rileva stabilire se quest'ultima sia o meno obbligata in solido rispetto al responsabile civile.

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