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Articolo 141 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Risarcimento del terzo trasportato

Dispositivo dell'art. 141 Codice delle assicurazioni private

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

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Consulenze legali
relative all'articolo 141 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. U. chiede
lunedì 02/10/2023
“Il veicolo sta circolando su strada pubblica. All'improvviso un sasso irrompe nell'abitacolo frantumando il vetro dello scendente anteriore lato passeggero. Subisce lesioni il trasportato seduto appunto sul lato anteriore passeggero. Il conducente spaventato scappa e si reca dai C.C. Sporge querela dove scrive solo che all'improvviso il finestrino va in mille pezzi e che, spaventato poiché temeva fosse un'aggressione o una rapina, accelerava e scappava via. Sono ignoti gli autori del lancio e i motivi (tentativo rapina? gesto vandalico? dovuto alla circolazione di altro veicolo?). Non sappiamo altro.
L'assicurazione obbligatoria rcauto risarcisce i danni fisici al trasportato? Potrebbero frapporre il caso fortuito?
Grazie e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 09/10/2023
L’art. 141 del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) stabilisce, tra l’altro, al primo comma, che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
Riguardo all’interpretazione di tale norma, però, la recente Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 30/11/2022, n. 35318) ha affermato che “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile; nel caso, invece, in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Ad ogni modo, nella stessa sentenza appena citata la Suprema Corte precisa anche che, ai fini dell'art. 141, comma 1 Codice Assicurazioni Private, per “caso fortuito” devono intendersi le cause naturali oppure condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.
Ad ogni modo, in questa sede ci è possibile fornire solo indicazioni di carattere generale: si consiglia comunque di confrontarsi con un legale che possa individuare una eventuale strategia difensiva.

Anonimo chiede
sabato 06/05/2017 - Emilia-Romagna
“Buongiorno,
La tutela offerta dall'art. 141 codice assicurazioni nei confronti del terzo trasportato è altresì applicabile in caso di sinistro stradale avvenuto in Marocco, paese carta verde,tra un veicolo assicurato in Italia ed un veicolo Marocchino? Preciso che la vittima era trasportata nel veicolo assicurato in Italia ed il sinistro è stato causato dal veicolo Marocchino.
In attesa di Vostro parere, saluto cordialmente”
Consulenza legale i 12/05/2017
L’art. 141 sancisce la possibilità per il terzo trasportato coinvolto in un sinistro, di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava, per richiedere il risarcimento del danno; e ciò a prescindere dalle responsabilità dei conducenti.
La norma è volta ad offrire una maggior tutela per il terzo trasportato, proprio in quanto esclude la necessità di ogni accertamento, in punto di responsabilità, sulle modalità di causazione dell'evento dannoso: il trasportato dovrà solo dimostrare di essersi trovato a bordo del veicolo assicurato e di aver subito danni in seguito al sinistro stesso.

Dal momento che il sinistro si è verificato in uno stato estero, è necessario comprendere in primis se, il contratto d’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato, copriva anche i sinistri avvenuti all’estero.
Se è vero che l’assicurazione vale sempre e comunque in tutti i paesi dell’Unione Europea, per i cosiddetti paesi terzi esistono specifiche convenzioni internazionali in materia.

Il Marocco, appunto, è uno stato che appartiene al sistema "carta verde”, istituito dalla commissione trasporti dell'ONU.
La carta verde è un certificato internazionale di assicurazione facente parte della polizza rca, che ne estende la copertura nei paesi extracomunitari aderenti all'accordo internazionale.
La compagnia assicurativa che rilascia la carta verde, spesso non riconosce l’operatività della copertura in qualcuno dei paesi aderenti al sistema, ed allo scopo di evitarne l’estensione, barra la corrispondente sigla presente proprio su questo foglio riferita al paese escluso.
Se sulla carta verde del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato, non è barrata la casella riportante la sigla del Marocco, allora la polizza coprirà anche il sinistro de quo e troverà applicazione anche l’art.141 .

A ciò non osta il capo V del codice delle assicurazioni private e l’art.151, che prevedono una disciplina specifica per i sinistri avvenuti all’estero nei paesi aderenti al sistema carta verde, in quanto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che “tale sistema di norme (art. 151 e segg.), come è evidente, non interferisce con l'azione diretta, del tutto differente quanto ai suoi presupposti e finalità, che spetta al trasportato su un veicolo stazionante abitualmente nello stato italiano, assicurato con compagnia italiana, che abbia subito danni in un sinistro, anche se accaduto all'estero, trattandosi di responsabilità che prescinde dalla colpa e dall'indagine sulla dinamica del sinistro; l'art. 141 Cod. Ass. è a tutela delle ragioni del trasportato che può rimanere estraneo ad ogni questione sulla responsabilità del sinistro, questione che coinvolge più propriamente i conducenti e proprietari dei veicoli” (Trib. di Milano sent. n. 11626/2012).

Ammessa l’applicabilità dell’art. 141, resta, in secundis, da esaminare la possibilità per i congiunti della vittima-trasportata. di agire, oltre che iure hereditatis, anche iure proprio.
In passato una parte della giurisprudenza di merito aveva sostenuto che l’art. 141 nel prevedere che “il danno subìto dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo”, limitasse il raggio del risarcimento diretto solo al danno proprio del trasportato.
In base a questo orientamento, dal momento che la norma prevedeva un’ipotesi di responsabiltà oggettiva, doveva essere interpretata restrittivamente.

Tuttavia di recente la Corte d'Appello Milano, nella sentenza n. 5104 del 2016, ha sostenuto che invece l’art. 141 può esser fatto valere dai congiunti della vittima-trasportata sia iure hereditatis che iure proprio.
La Corte d’appello, peraltro riprendendo un precedente della Cassazione (sent. 18308/2014), ha infatti affermato che non sussistono “motivi per i quali la tutela assegnata al trasportato non debba essere riconosciuta ai parenti di questo che, per effetto del danno subito dal loro congiunto, ne patiscano i propri: oltre che con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. del resto, un'applicazione restrittiva della norma urterebbe da un lato con il criterio di economicità dei giudizi e contro il diritto di cui all'art. 24 Cost. dall'altro.”

Dunque, in base all’indirizzo più recente e prevalente, può ritenersi applicabile l’art. 141 al caso de quo, per le pretese che i congiunti faranno valere iure proprio e iure hereditatis.
Deve tuttavia evidenziarsi che la norma in discorso esclude la risarcibilità del sinistro quando nel processo causale abbia avuto efficacia determinante il caso fortuito, e forse per questo motivo la compagnia assicuratrice ha temporeggiato sulla liquidazione del sinistro, nell’attesa dell’esito del giudizio circa le responsabilità nella causazione dell’evento.

Giuseppe G. chiede
venerdì 13/02/2015 - Calabria
“Ho introdotto atto di citazione per il risarcimento del danno del mio cliente, terzo trasportato, coinvolto in un sinistro causato dall'imprudenza (alta velocità) del conducente (rinviato a giudizio per lesioni colpose), che è andato fuori strada. Non vi è stato cioè coinvolgimento di altro veicolo. Ho basato la domanda facendo riferimento all'art. 141 Cod. Ass. Priv. citando l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato (intestata ovviamente al proprietario del mezzo) ed il conducente. Non ho citato anche il proprietario del veicolo in questione, ritenendo che ciò non sia previsto dall'art. 141. Costituendosi, l'assicurazione ha eccepito l'inammissibilità della domanda affermando che la procedura ex art. 141 D.Lgs.vo 209/05 opera soltanto se nel sinistro sono coinvolti almeno due veicoli e che avrei dovuto agire ex artt. 2043 e 2054 c.c.. Ciò si desumerebbe dal tenore letterale della norma (art. 141), che avvalorerebbe la possibilità di rivalsa nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile che potrebbe estromettere l'assicurazione del vettore. Numerosa dottrina smentisce la tesi della convenuta. Alla prima udienza, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI c. c.p.c. Vorrei sapere se è fondata tale eccezione dell'assicurazione convenuta e come eventualmente superarla, tenendo presente che nessuna rivalsa potrebbe attuarsi, come affermato nella comparsa di costituzione, nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, che in questo caso si dovrebbe identificare con il proprietario del mezzo, in quanto è essa stessa (cioè la convenuta) l'impresa assicuratrice di tale veicolo (dovrebbe quindi rivalersi contro se stessa. Ritengo inoltre che il proprietario del mezzo non può attivarsi contro il FGVS perchè non ha subito danni fisici e tale azione, se mai fosse proponibile, non è stata attivata neppure dal conducente (che ha avuto un giorno di prognosi per lievissime ferite). Vorrei quindi sapere come districarmi e se nell'ambito nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, posso, in subordine alle contestazioni principali, chiedere al Giudice di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
Attendo con ansia un VS parere e porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/02/2015
Il quesito posto non è di semplice soluzione e richiederebbe uno studio approfondito degli istituti coinvolti, posto che in dottrina e giurisprudenza non esistono tesi ampiamente condivise. In questa sede, si può fornire un inquadramento generale.

Ai sensi dell'art. 141 cod. ass., il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato deve promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura (stragiudiziale) di risarcimento prevista dall'articolo 148.
La successiva - eventuale - azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, va esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145 (dopo che siano trascorsi novanta giorni, in caso di danno alla persona, decorrenti dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento).

La legge non specifica altro rispetto all'azione proponibile dal terzo trasportato.
La Corte costituzionale, circa la ratio del'istituto, ha osservato che la norma di cui all’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private "va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" (v. ordinanze n. 205/08, n. 441/08, n.85/10).
Il trasportato ha una ampia facoltà di scelta, perché può:
- citare in giudizio il solo responsabile del danno, ex artt. 2043 e 2054 c.c.;
- esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lg. n. 209 del 2005;
- invocare l'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore.

Come osservato nel quesito, la dottrina ha dato in alcune occasioni una interpretazione abbastanza ampia dell'art. 141, ritenendo che il legislatore abbia stabilito quale presupposto per l'applicabilità della norma solo la sussistenza di un sinistro ed il danno subito dal terzo trasportato: al contrario, non sarebbe richiesto che il sinistro sia la conseguenza dello scontro tra due o più veicoli.

Tuttavia, tale interpretazione non è stata fatta propria dalla giurisprudenza di merito, che solitamente applica la norma alla lettera e, argomentando dal tenore letterale della disposizione, evoca la presenza di almeno due veicoli regolarmente coperti di assicurazione per la R.C. (vedi le sentenze Giudice di Pace di Ottaviano, 30.9.2011, Giudice di Pace di Pozzuoli, 25.1.2010).

Ciò non significa naturalmente che l'interpretazione dottrinale sia priva di pregio, anzi: proprio la genericità dell'art. 141 induce l'interprete a ritenere che la norma non richieda affatto che il sinistro sia verificato tra almeno due veicoli, poiché lo scopo della disposizione sembra essere quello di rafforzare la posizione "debole" del trasportato - come sancito anche dalla Corte Costituzionale - consentendogli una azione più veloce e diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo su cui viaggiava.

Ora, si tratta di decidere se cercare di persuadere il giudice della bontà della propria interpretazione, nonostante la giurisprudenza di merito sul punto sia in disaccordo, o se tentare nuove soluzioni, come quella di introdurre nel medesimo giudizio la domanda ex art. 144 cod. assicurazioni.

Il caso particolare del veicolo che provoca da solo un sinistro fa sì che, di fatto, il terzo veda "confondersi" le azioni ex art. 144 cod. ass. (azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile) e ex art. 141 (azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo), in quanto l'assicurazione è la medesima in entrambi i casi. Dal punto di vista processuale, però, il primo strumento richiede il coinvolgimento in causa del responsabile civile, del quale sarà accertata in giudizio la colpa, mentre il secondo è diretto "nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle responsabilità, in concreto dei conducenti" (così, Trib. Roma, 30 marzo 2010).

Circa il rapporto tra le due azioni, l’opinione maggioritaria in dottrina rigetta la tesi che ammette la cumulabilità delle stesse, abbracciando invece la tesi opposta dell’alternatività. Si tratterebbe, inoltre, di azioni dai diversi presupposti, e l'introduzione della seconda in fase istruttoria dovrebbe ritenersi ormai preclusa in quanto mutatio libelli e non semplice emendatio.

Inoltre, la chiamata di terzo da parte dell'attore ha precisi limiti temporali: l'art. 269 del c.p.c. stabilisce, infatti, che, ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta (depositata entro i venti giorni precedenti all'udienza), sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, questi deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Nel caso di specie, il termine stabilito dall'art. 269 c.p.c. sarebbe già stato superato.

Pertanto, si ritiene che nel caso in esame due siano le possibilità: proseguire con l'azione esercitata, confidando nel buon senso del giudice di esaminare a fondo e con autonomia di giudizio la questione dell'applicabilità dell'art. 141 , senza limitarsi a ripetere meccanicamente alcuni precedenti giurisprudenziali (peraltro di soli Giudici di Pace); oppure, intraprendere altra e diversa azione ex art. 144 o ai sensi dell'art. 2052 c.c., posto che allo stato attuale del processo esse non sembrano più introducibili.