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Articolo 136 bis Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

Dispositivo dell'art. 136 bis Codice della strada

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126 bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118 bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118 bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118 bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118 bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 136 bis Codice della strada

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E. M. chiede
lunedì 20/11/2023
“Buongiorno,

Sono residente in Italia da 1998 utilizzando regolarmente patente polacca fata in Polonia nel 1991, trasformata in Polonia secondo le regole UE nel 2004 (-plastificata vecchio tipo, senza data di scadenza), che secondo delle regole UE ha validità fino a 2033 dopo vari interventi Min. Polacco in PE per violazione i diritti ammessi.

Ho passato da 1998 vari controlli a Roma, anche nel regione Veneto, in Austria, Slovacchia senza problemi, adesso pero il poliziotto mi ha ritirato della patente per "violazione...C.D.S. art. 136-bis e 126 c.11, circolava senza limiti di validità...", con multa 158 euro.

Secondo me violando miei diritti ormai ammessi da decime di anni - d’accordi internazionali Polonia-Italia, perché direttive nuove si riferiscono alle patenti nuovi e non a questi "concesse o acquisite prima."

Come si interpreta legge in Italia nel rispetto del art. 13 punto 2, DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 che dice:

"2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva."

e anche punto 5. al inizio che si riferisce al intero documento: "La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima della data di applicazione.",
mentre che Ministero delle infrastrutture e trasporti si riferisce alla stessa direttiva solo che al art. 7 della stessa direttiva 2006/126/CE.

- Art. 7 e valido, invece Art. 13 non si vede...? E possibile applicare legge scegliendo articolo a suo comodo e negare l’altro scomodo nella stessa direttiva...?

Se mi rivolgo a Prefetto o Giudice di Pace e possibile vincere o soltanto perdere...?

Grazie”
Consulenza legale i 27/11/2023
Il Codice della Strada agli artt. 135 e ss. disciplina le condizioni per guidare con una patente straniera in Italia. Tali articoli applicano, in realtà, i principi espressi dalla Direttiva 91/439/CEE.

Secondo la predetta direttiva, i cittadini dell’Unione Europea, in Italia, possono liberamente circolare sul territorio italiano con la patente rilasciata dal paese di provenienza fino alla relativa scadenza, anche se non convertita. Successivamente alla scadenza, invece, è necessario richiedere il rilascio della patente italiana presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Discorso diverso, invece, per le patenti pur rilasciate dai paesi appartenenti all’Unione Europea ma senza scadenza: in questo caso è necessario convertire la patente in una patente italiana entro due anni dall’acquisizione della residenza in Italia (articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2006/126/CEE).

I titolari di patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato non UE possono circolare in Italia con la propria patente ma essa deve essere accompagnata da una patente di guida internazionale oppure tradotta con traduzione giurata in italiano e non può essere utilizzata per più di un anno dall’ottenimento della residenza, ai sensi dell’articolo 136 del Codice della Strada

Al fine di chiarire la portata applicativa dell’obbligo di conversione è stata emanata una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella quale si legge che
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19.01.2013 deve convertire la sua patente entro il 19.01.2015, ossia entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19.01.2013 deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza.

Tenuto conto che il quesito sembrerebbe far intendere che lei sia titolare di una patente convertita in Polonia, dopo l’ingresso nell’Unione Europea, e che essa abbia un termine di scadenza, si può ritenere che la sanzione applicata sia illegittima in quanto la sua patente la autorizza a circolare sul territorio italiano fino alla relativa scadenza.


Raniero P. chiede
mercoledì 15/01/2020 - Sardegna
“Un cittadino europeo in possesso di patente di guida Ue senza scadenza di validità residente in Italia da più di due anni è obbligato alla conversione della patente ? Possono richiedere la revisione (con accertamento delle capacità di guida)

Eventualmente non lo facesse cosa rischia.

Grazie”
Consulenza legale i 21/01/2020
La fattispecie descritta è disciplinata espressamente dall’art. 136 bis del Codice della strada.

Tale norma prevede innanzitutto una equiparazione delle patenti di guida rilasciate da uno degli Stati membri dell’Unione europea alle corrispondenti patenti di guida italiane, il che comporta che non occorrerà sostituire la patente né sostenere un nuovo esame di guida, a condizione che la patente sia valida, non sia stata sospesa, soggetta a restrizioni o revocata nel paese che l’ha rilasciata e che il titolare abbia raggiunto l’età necessaria richiesta in Italia per guidare un veicolo della categoria equivalente.

Precisa tuttavia l’ultima parte del terzo comma della medesima norma che il titolare di una patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dalla acquisizione della residenza normale in Italia, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

Per il concetto di residenza normale viene richiamato l’art. 118 bis del Codice della strada, il quale precisa che si considera tale il luogo, situato sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, per interessi personali o professionali, per almeno 185 giorni all’anno.
Ciò comporta che, trascorsi due anni da quando si è residenti in Italia, colui il quale sia titolare di patente di guida conseguita in altro stato membro dell’unione europea, deve prima procedere alla conversione della patente posseduta e successivamente sottoporsi alla revisione della stessa secondo la procedura prevista dall’art. 128 del Codice della strada.
Prevede quest’ultima norma che la revisione viene effettuata presso le commissioni mediche locali mediante accertamento dei requisiti psichici e fisici.

Per quanto concerne le conseguenze della mancata conversione e successiva revisione, queste sono espressamente previste dal comma 8 dell’art. 136 bis codice della strada, il quale dispone che all’ipotesi di mancata conversione della patente di guida (e conseguente revisione) si applicano le medesime disposizioni previste per il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale che circoli con i predetti documenti scaduti di validità.
Nel concreto si potrà incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 11 dell’art. 126 del Codice della strada (ossia pagamento di una somma di denaro da euro 158 ad euro 639), oltre che nella sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento che abilita alla guida.

Con particolare riferimento al riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, e dunque ai fini della necessaria conversione a cui prima si è fatto riferimento, occorre richiamare la disciplina contenuta nella Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, il cui art. 2 dispone che, nel caso in cui un soggetto abbia acquisito la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che gli ha rilasciato la patente di guida, e tale patente sia sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui al successivo art. 7 della medesima direttiva, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al successivo art.7, rinnovando la patente di guida (mediante conversione e revisione) a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel territorio di quello stato.

Tale art. 7 prevede una validità amministrativa di 10 anni per le patenti di guida di tipo AM, A1, A2, A, B, B1 e BE, mentre viene prevista una validità di soli 5 anni per le patenti di guida di categorie C, CE, C1, CIE, D, DE, D1, D1E.
Per la tabella relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida si rinvia, invece, alla decisione (UE) 2016/1945 della Commissione del 14 ottobre 2016.