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Articolo 16 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Dispositivo dell'art. 16 Codice della strada

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

  1. a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
  2. b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
  3. c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Massime relative all'art. 16 Codice della strada

Cass. civ. n. 24213/2011

La competenza per materia a conoscere dell’opposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) è attribuita, nei casi in cui sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, al giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 cit. e 22-bis della legge n. 689 del 1981. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del giudice di pace con riguardo a sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 16, comma primo lett. b), d.lgs. n. 285 cit. e 26, comma quarto, D.P.R. n. 495 del 1992, sanzionata dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del medesimo art. 16, comma 1 lett. B).

Cass. pen. n. 17601/2010

Risponde di omicidio colposo, il capo cantoniere dell'A.n.a.s., addetto alla sorveglianza di un tratto di strada statale, che, in violazione dei compiti previsti dall'art. 8 D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, ometta di provvedere in relazione alla presenza di un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, cagionando così la morte di un automobilista, che fuoriuscito dalla sede stradale andava ad impattare contro il suddetto ostacolo fisso.

Cass. civ. n. 20898/2005

In tema di violazioni del codice della strada, l’art. 22-bis comma terzo lett. c) della legge n. 689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria (principale) e a quella di natura diversa (accessoria), riservando alla competenza del tribunale le sole opposizioni per sanzioni in materia urbanistica ed edilizia; pertanto, qualora sia stata contestata l’apertura senza autorizzazione di un passo carrabile, è devoluta alla cognizione del giudice di pace l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, con cui siano state inflitte la sanzione pecuniaria e quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla violazione della specifica norma prevista dall’art. 16 cod. della strada sulle fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 16 Codice della strada

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F. M. chiede
giovedì 05/05/2022 - Toscana
“Vorrei sapere se il mio vicino proprietario del terreno attiguo alla mia proprietà può realizzare una strada con passo carraio ad una distanza inferiore a 3 metri dalla mia abitazione, si fa presente che il suddetto possiede già una strada di accesso ai propri terreni che attualmente non utilizza perché data in affitto insieme a porzione del suo fabbricato a soggetto che esercita attività di ristorazione.”
Consulenza legale i 12/05/2022
Nessuna norma del codice civile impone il rispetto di una distanza minima dalla costruzione altrui per realizzare sul proprio fondo ed a servizio dello stesso una strada da percorrere a piedi o con mezzi meccanici.

Le distanze che il codice impone di rispettare sono, invece, quelle relative a costruzioni fra loro, quelle attinenti all’apertura di luci, vedute, prospetti, nonché quelle in materia di servitù prediali (artt. 873 e ss. c.c.).
La giurisprudenza del passato ha spesso affermato che le norme sulle distanze nelle costruzioni avessero come scopo principale quello di evitare la formazioni di intercapedini antigieniche, ritenendo per tale ragione che non potessero qualificarsi come norme integrative del codice civile quelle altre norme contenute in regolamenti comunali ed aventi diversa funzione (estetica, urbanistica, ecc.).
Nel corso degli anni, invece, ci si è resi conto che la distanza fra gli edifici risponde ad esigenze multiple, tutte di eguale importanza anche sul piano costituzionale, quali igiene, sicurezza da accessi, sicurezza da incendi, difesa della privacy, in una parola difesa della qualità della vita.

Ora, come può agevolmente evincersi da una semplice lettura delle norme che il codice civile detta in materia di distanze, non vi è alcuna disposizione che possa invocarsi, neppure in via analogica, per impedire al vicino di realizzare quella stradella a distanza inferiore di tre metri dalla propria abitazione.
Peraltro, anche a voler sostenere, per ipotesi, che la realizzazione di tale stradella ad una distanza minima dalla propria abitazione possa in qualche modo violare l’esigenza di sicurezza dagli accessi di malintenzionati e di privacy in generale, sarebbe fin troppo facile per il confinante opporre che tali esigenze potrebbero essere meglio soddisfatte, in qualsiasi momento e ad iniziativa dello stesso proprietario della costruzione, mediante realizzazione di una recinzione a difesa del proprio fondo.

Infatti, l’esistenza di quella strada non impedisce al proprietario di avvalersi di quanto disposto dall’art. 841 del c.c., ossia di recintare e chiudere il proprio fondo, così non solo tutelando la propria privacy, ma anche riuscendo a meglio difenderlo dall’accesso di terzi non autorizzati.
A tal fine, poi, può invocarsi il disposto di cui all’art. 878 del c.c., norma che, nel qualificare il muro di cinta come quel muro isolato che non supera l’altezza di metri tre, consente di realizzarlo perfino sul confine, non essendo lo stesso considerato neppure ai fini del rispetto delle distanze tra edifici ex art. 873 del c.c..

Pertanto, fatta salva l’ipotesi (per la verità improbabile) che i regolamenti locali del Comune interessato stabiliscano delle regole specifiche al riguardo, non risultando violata alcuna delle norme dettate dal codice civile in materia di distanze né integrando quella stradella la realizzazione di una servitù di passaggio a carico del proprio fondo ed a favore del fondo del vicino, non sussiste alcuna valida ragione giuridica per opporsi alla sua realizzazione.

Infine, va tenuto presente che quella che il vicino intende realizzare è a tutti gli effetti una strada privata, per la cui definizione si può soltanto richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di strade vicinali.
In particolare, sono state qualificate come tali tutte quelle strade poste al di fuori dei centri abitati che, attraversando plurimi e distinti fondi, consentono il transito e l’accesso ai medesimi. Per quanto concerne il loro regime giuridico, la stessa Suprema Corte ha precisato che si tratta di strade di proprietà privata, costituite mediante il conferimento di aree da parte dei proprietari dei fondi laterali e contigui (ex collatione privatorum agrorum), che ne diventano pertanto comproprietari (così Cass. civ. n. 3130/2013).

Ebbene, anche in questo caso, non sembra possano sussistere dubbi circa la natura privata della stradella in oggetto, il che a sua volta fa escludere che si possa pensare di invocare quanto disposto dagli artt. 16 e ss. del Codice della strada in materia di fasce di rispetto (ossia di distanza minima tra una costruzione ed una sede stradale), trattandosi di norme dettate per il solo caso di strade pubbliche o di strade private ad uso pubblico.