(massima n. 1)
            La  competenza  per  materia  a  conoscere dellopposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) č attribuita, nei casi in cui sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a questultima, al giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 cit. e 22-bis della legge n. 689 del 1981. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del giudice di  pace  con  riguardo  a  sanzione  pecuniaria  congiunta alla  sanzione  accessoria  del  ripristino  dello  stato  dei luoghi per la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 16, comma primo lett. b), d.lgs. n. 285 cit. e 26, comma quarto, D.P.R. n. 495 del 1992, sanzionata dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del medesimo  art.  16,  comma  1  lett.  B).