Corte cost. n. 187/2011
                                      È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 della Regione Marche, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti  di  depurazione  delle  acque  reflue  urbane  e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del  31  dicembre  2015 quale  termine  per  la conclusione degli  interventi  per  gli  agglomerati  urbani  con  almeno duemila  abitanti  equivalenti  e  conferisce  alle  Province della  possibilità  di  autorizzare  in  via  provvisoria  gli scarichi  non  a  norma)  prevede  strumenti  che  incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali  stabiliti  dall'art.  117,  secondo  comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti  di  decidere  anche  per  ciò  che  riguarda  possibili trattamenti  derogatori,  qualora  vi  siano  gravi  situazioni contingenti.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 254/2009
                                      Non  è  fondata  la  questione  di  legittimità  costituzionale  dell'art.  123  del  D.Lgs.  n.  152  del  2006, censurato  dalla  Regione  Calabria,  in  riferimento  all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui  impone  alle Regioni  di  trasmettere  al  Ministero  dell'ambiente determinati  atti  e,  precisamente:  la  copia  del  Piano  di tutela  definitivamente  approvato  e  tutti  i  successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l'attività conoscitiva  di  cui  all'art.  118  e  i  programmi  di monitoraggio  della  qualità  e  quantità  dei  corpi  idrici  ex art.  120;  una relazione  triennale  sui  progressi realizzati  nell'attuazione  delle  misure  di  cui  all'art. 116. Invero,  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  123  sono adempimenti  accessori  connessi  con  l'attuazione  dei piani  di  tutela  e degli  altri  programmi  di misure  di tutela delle  acque,  onde  la  materia  è  anche  qui  quella  della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga  poi  inoltrata  da  quest'ultimo  alla  Commissione europea.  Tale  adempimento  trova  corrispondenza  nella Direttiva n. 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici,  relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto antropico, dell'analisi economica dell'utilizzo idrico,  relazioni  circa  i  programmi  di  monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell'attuazione del programma  di misure  previsto. Gli  oneri - gravanti  sulle Regioni - di  trasmissione  al  Ministero  della documentazione  in  questione  sono,  dunque,  la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari)  dell'attribuzione  (non  contestata  dalle Regioni)  delle  competenze  amministrative  in  tema  di predisposizione  del  piano  di  tutela  delle  acque  e  di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 251/2009
                                      Non  sono  fondate  le  questioni  di  legittimità costituzionale  sollevate  dalle  Regioni  Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche avverso gli artt. 113, comma 1, e 114 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.  152, censurati,  in  riferimento  agli  artt.  76,  117  e  118 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, assegnano alle Regioni  il  compito  di  disciplinare  le  forme  di  controllo degli  scarichi  di  acque  meteoriche  di  dilavamento provenienti  da  reti  fognarie  separate  e  di  adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e  in impianti  di  potabilizzazione.  Non  è,  infatti, condivisibile  l'assunto secondo  cui  la  competenza normativa attribuita alle Regioni sarebbe illegittimamente condizionata al previo parere del Ministro dell'ambiente, posto che  tale  parere  non  ha  natura  vincolante  e  deve intendersi riferito alla sola funzione amministrativa e non anche  a  quella  normativa.  Nel  giudizio  di  legittimità costituzionale  in  via  principale  promosso  con  ricorso delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Calabria,  Toscana, Piemonte,  Umbria,  Liguria,  Abruzzo,  Puglia,  Campania, Marche  e  Basilicata  avverso  numerose  disposizioni  del D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  vengono  trattate  le  sole questioni aventi  ad  oggetto  gli  artt. 91,  commi  1,  lettera d), 2, e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116,  con  rinvio  a  separate  decisioni  delle  ulteriori questioni.  Sono  inammissibili  le  questioni  di  legittimità costituzionale  sollevate  dalla  Regione  Piemonte  nei confronti degli artt. 91, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost.  e  al  principio  di  leale  collaborazione.  Infatti,  le censure  sono  generiche,  poiché  non  sorrette  da un'autonoma  e  specifica  motivazione  in  relazione  a ciascuno dei numerosi parametri evocati.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 225/2009
                                      Non  sono  fondate  le  questioni  di  legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  nonché  degli  artt.  3, comma  2,  4,  comma  1,  lettera  a),  n.  3  e  lettera  b),  5, comma  1,  lettere  m),  q)  ed  r),  7,  8,  come  sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3,  195,  comma  1,  202,  comma  6,  205,  comma  2,  214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.