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Articolo 70 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Adozione dei programmi

Dispositivo dell'art. 70 Codice dell'ambiente

1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.

2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Massime relative all'art. 70 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 232/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, (secondo e) terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma recherebbe norme di dettaglio in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la disposizione censurata - che disciplina il procedimento di adozione dei piani di intervento - è, invece, riconducibile a materia di legislazione statale esclusiva. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione ed alle "attribuzioni regionali", dalla Regione Emilia-Romagna. Invero, considerato che i programmi di intervento sono atti finalizzati alla concreta attuazione delle misure previste nei piani di bacino e che la loro disciplina appartiene alla materia della tutela dell'ambiente, il coinvolgimento delle Regioni non richiede necessariamente lo strumento dell'intesa ed è adeguatamente assicurato attraverso le forme diverse previste dalla disposizione censurata.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 per violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, in quanto attinente la competenza esclusiva dello Stato. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento all'art. 117, comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede sul programma di intervento l'intesa di ciascuna regione territorialmente interessata e nella parte in cui non richiede il parere anziché l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché per violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali. I programmi di intervento sono atti finalizzati alla concreta attuazione delle misure previste nei piani di bacino e la loro disciplina, al pari di questi ultimi, appartiene alla materia della tutela dell'ambiente, mentre il coinvolgimento delle Regioni è realizzato sia dal comma 1, che dal comma 3: nel primo caso perché prevede che i programmi di intervento sono adottati da un organismo a composizione mista quale la Conferenza istituzionale permanente; nel secondo caso, perché prevede che il Ministro dell'ambiente, ai fini dell'indicazione del fabbisogno finanziario, acquisisca il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Cons. Stato n. 1443/2004

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, di cui all'art. 34 T.U.E.L., o il mancato assenso all'accordo finale, di alcuna delle amministrazioni, che, in ragione delle competenze, avrebbero dovuto intervenirvi, determina non la totale invalidità, ma solo la parziale inefficacia dell'accordo stesso, nel senso che esso non può incidere su questioni di competenza dell'autorità rimasta estranea alla procedura.

Cons. Stato n. 1422/2003

L'accordo di programma consiste nel consenso unanime delle amministrazioni o enti circa un quid (opera o progetto) da realizzare; tale consenso, così come avviene nel campo privatistico per l'accordo contrattuale, si forma progressivamente attraverso fasi successive che sono normalmente scandite da atti o deliberazioni degli organi degli enti e delle amministrazioni interessate, con la conseguenza che, se certo va ritenuta la natura endoprocedimentale di tali atti o deliberazioni (di cui deve essere dunque esclusa la immediata lesività e l'autonoma impugnabilità), va di contro riconosciuta la centralità della conclusione dell'accordo di programma, di per sé quindi impugnabile.

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