(massima n. 2)
La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, di cui all'art. 34 T.U.E.L., o il mancato assenso all'accordo finale, di alcuna delle amministrazioni, che, in ragione delle competenze, avrebbero dovuto intervenirvi, determina non la totale invaliditā, ma solo la parziale inefficacia dell'accordo stesso, nel senso che esso non puō incidere su questioni di competenza dell'autoritā rimasta estranea alla procedura.