Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1443 del 18 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La conferenza di servizi sarebbe un organo straordinario, autonomo e distinto rispetto alle singole pp.aa. che lo compongono, con la conseguenza che le sue determinazioni sono direttamente impugnabili ed imputabili alla conferenza e non già alle singole amministrazioni.

(massima n. 2)

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, di cui all'art. 34 T.U.E.L., o il mancato assenso all'accordo finale, di alcuna delle amministrazioni, che, in ragione delle competenze, avrebbero dovuto intervenirvi, determina non la totale invalidità, ma solo la parziale inefficacia dell'accordo stesso, nel senso che esso non può incidere su questioni di competenza dell'autorità rimasta estranea alla procedura.

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