Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1422 del 18 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accordo di programma consiste nel consenso unanime delle amministrazioni o enti circa un quid (opera o progetto) da realizzare; tale consenso, cosģ come avviene nel campo privatistico per l'accordo contrattuale, si forma progressivamente attraverso fasi successive che sono normalmente scandite da atti o deliberazioni degli organi degli enti e delle amministrazioni interessate, con la conseguenza che, se certo va ritenuta la natura endoprocedimentale di tali atti o deliberazioni (di cui deve essere dunque esclusa la immediata lesivitą e l'autonoma impugnabilitą), va di contro riconosciuta la centralitą della conclusione dell'accordo di programma, di per sé quindi impugnabile.

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