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Articolo 318 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Norme transitorie e finali

Dispositivo dell'art. 318 Codice dell'ambiente

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2003.

2. Sono abrogati:

  1. a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5;
  2. b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  3. c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell'assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.

4. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si è invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione.

Massime relative all'art. 318 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 20150/2016

La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico all'integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti (come la Provincia) possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa

Cass. civ. n. 11229/2014

A prescindere dalla considerazione che il danno ambientale sia tipologia di danno sottratta alla giurisdizione contabile, sussiste ciononostante la giurisdizione della Corte dei Conti qualora il petitum sostanziale della pretesa azionata sia riferita al danno patrimoniale erariale e non a quello ambientale. Ciò, in particolare, si verifica quando emerga che, alla luce della natura della proposta azione di responsabilità, si sia unicamente agito per il recupero delle perdite finanziarie contabili dell'ente ed il ripristino del suo patrimonio leso e non, invece, per il ristoro del danno ambientale cagionato (caso relativo a azione per la responsabilità da spese inutili sostenute per condotte illecite tenute nell'ambito delle attività di rifacimento del territorio che hanno, invece, cagionato pregiudizio dei valori ambientali e paesaggistici connessi). Va rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione avverso la sentenza di secondo grado della Corte di conti che abbia condannato per danno erariale, in relazione all'esecuzione di un'opera pubblica (nella specie, il risarcimento di un arenile) avente implicazioni sullo stato dell'ambiente, il presidente dell'amministrazione provinciale appaltante dell'opera, i direttori dei lavori, i consulenti dell'ufficio direzione lavori e i componenti della commissione scientifica di monitoraggio, per aver contribuito, nei rispettivi ruoli, a cagionare il danno patrimoniale consistito nell'effettuazione di una spesa per un'opera rivelatasi in gran parte inutile a causa del mancato impiego, in difformità di precise prescrizioni contrattuali e di capitolato, di determinati materiali nella realizzazione dell'opera stessa (nella specie, la Suprema corte: a) ha escluso che la Corte dei conti, avendo giudicato del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente a causa della condotta dannosa posta in essere dai convenuti, avesse conosciuto anche del danno ambientale, estraneo alla propria area di giurisdizione, cagionato dagli stessi convenuti; b) ha escluso che potesse dar luogo a una questione di giurisdizione il favorevole esito del giudizio penale nei confronti del presidente della provincia in relazione ai medesimi fatti che avevano poi dato luogo alla sua condanna per danno erariale; c) ha escluso che la Corte dei conti avesse esorbitato dai limiti esterni della propria giurisdizione per aver affermato la solidarietà degli addebiti risarcitori a carico dei convenuti, così asseritamente incidendo - pur avendo circoscritto la solidarietà entro i limiti delle quote di responsabilità attribuite a ciascun convenuto - sui rapporti di regresso, ex art. 1299 c.c., fra condebitori della pubblica amministrazione per danno erariale.

Cass. pen. n. 633/2011

Spetta esclusivamente allo Stato (e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente) la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati contro l'ambiente per ottenere il risarcimento del danno ambientale, inteso come interesse alla tutela dell'ambiente in sé considerato. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di deposito incontrollato di rifiuti in cui era stato riconosciuto, al Comitato regionale Legambiente della Puglia, il risarcimento del danno morale identificato nell'interesse storicamente e geograficamente circostanziato assunto dal sodalizio quale scopo statutario). (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 28 settembre 2009).

Cass. pen. n. 34761/2011

Le associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati che offendono il bene ambientale hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. (In motivazione la Corte ha precisato, infatti, che in tal caso potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 30 maggio 2008).

C. Conti n. 144/2010

La materia del danno ambientale si inserisce nel quadro di espansione della giustizia contabile, così come sancito dagli artt. 313 comma 6° e 318 comma 2° del D.L.vo n. 152/06 che attribuiscono nuove competenze alla Corte dei conti in tale materia; e, pertanto, nei casi in cui tale danno sia provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, il Ministero dell'ambiente non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare un rapporto all'ufficio di Procura Regionale.

Cass. pen. n. 19081/2009

Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall'art. 9, comma terzo, del D.L.vo n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall'art. 318, comma secondo, del D.L.vo n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. (Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune).

Cass. pen. n. 19883/2009

Le associazioni ambientaliste, pur dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la costituzione in proprio dell'associazione "Legambiente Onlus" ai fine di richiedere il risarcimento del solo danno non patrimoniale). Rigetta, App. Venezia, 1 ottobre 2008.

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