Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11229 del 21 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

A prescindere dalla considerazione che il danno ambientale sia tipologia di danno sottratta alla giurisdizione contabile, sussiste ciononostante la giurisdizione della Corte dei Conti qualora il petitum sostanziale della pretesa azionata sia riferita al danno patrimoniale erariale e non a quello ambientale. Ciò, in particolare, si verifica quando emerga che, alla luce della natura della proposta azione di responsabilità, si sia unicamente agito per il recupero delle perdite finanziarie contabili dell'ente ed il ripristino del suo patrimonio leso e non, invece, per il ristoro del danno ambientale cagionato (caso relativo a azione per la responsabilità da spese inutili sostenute per condotte illecite tenute nell'ambito delle attività di rifacimento del territorio che hanno, invece, cagionato pregiudizio dei valori ambientali e paesaggistici connessi). Va rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione avverso la sentenza di secondo grado della Corte di conti che abbia condannato per danno erariale, in relazione all'esecuzione di un'opera pubblica (nella specie, il risarcimento di un arenile) avente implicazioni sullo stato dell'ambiente, il presidente dell'amministrazione provinciale appaltante dell'opera, i direttori dei lavori, i consulenti dell'ufficio direzione lavori e i componenti della commissione scientifica di monitoraggio, per aver contribuito, nei rispettivi ruoli, a cagionare il danno patrimoniale consistito nell'effettuazione di una spesa per un'opera rivelatasi in gran parte inutile a causa del mancato impiego, in difformità di precise prescrizioni contrattuali e di capitolato, di determinati materiali nella realizzazione dell'opera stessa (nella specie, la Suprema corte: a) ha escluso che la Corte dei conti, avendo giudicato del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente a causa della condotta dannosa posta in essere dai convenuti, avesse conosciuto anche del danno ambientale, estraneo alla propria area di giurisdizione, cagionato dagli stessi convenuti; b) ha escluso che potesse dar luogo a una questione di giurisdizione il favorevole esito del giudizio penale nei confronti del presidente della provincia in relazione ai medesimi fatti che avevano poi dato luogo alla sua condanna per danno erariale; c) ha escluso che la Corte dei conti avesse esorbitato dai limiti esterni della propria giurisdizione per aver affermato la solidarietà degli addebiti risarcitori a carico dei convenuti, così asseritamente incidendo - pur avendo circoscritto la solidarietà entro i limiti delle quote di responsabilità attribuite a ciascun convenuto - sui rapporti di regresso, ex art. 1299 c.c., fra condebitori della pubblica amministrazione per danno erariale.

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