(massima n. 1)
            La  legittimazione  a  costituirsi parte  civile nei processi  per  reati  ambientali  aventi  ad  oggetto  fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 spetta, in via esclusiva,  allo  Stato  per  il  risarcimento  del  danno ambientale  di  natura  pubblica,  inteso  come  lesione dell'interesse pubblico all'integritą e salubritą dell'ambiente,  mentre  tutti  gli  altri  soggetti  (come  la Provincia)  possono  esercitare  l'azione  civile  in  sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento  di  un  danno  patrimoniale  e  non  patrimoniale,  ulteriore  e  concreto,  conseguente  alla  lesione  di altri  loro  diritti  particolari  diversi  dall'interesse  pubblico alla  tutela  dell'ambiente,  pur  se  derivante  dalla  stessa