Cons. Stato n. 3081/2016
La normativa nazionale (combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) e quelle regionali stabiliscono delle stringenti griglie di termini anche in tema di valutazione preliminare di sottoponibilità a VIA (c.d. screening), il decorso dei quali di per sé comporta: a) l'impossibilità per l'Ente di richiedere ulteriori integrazioni documentali; b) l'illegittimità, in ogni caso, del provvedimento di sottoposizione a VIA del progetto in esame.
Cons. Stato n. 1239/2016
I termini per la conclusione del procedimento di verifica dell'assoggettabilità di un progetto a V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 possono ritenersi non perentori bensì ordinatori perché l'inosservanza dei medesimi non comporta alcuna causa inficiante la validità della procedura con conseguente illegittimità dei relativi atti, né implica alcuna decadenza per l'Amministrazione dal potere di provvedere, benché tardivamente. Tuttavia, la violazione dei termini prevista dal suddetto art. 20 comporta, in presenza dei relativi presupposti, effetti di altro genere quali responsabilità disciplinari, penali, contabili e risarcitorie per danni da ritardo.
Cons. Stato n. 975/2015
I progetti di realizzazione di villaggi turistici (di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupi una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati) devono sottoposti alla procedura di cui all'art. 20, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, per la verifica di assoggettabilità a fini VIA, e solo ove all'esito di tale verifica si ritenga che l'opera possa potuto produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, si deve procedere alla VIA (ossia alla vera e propria valutazione d'impatto ambientale). (Conferma con diversa motivazione T.a.r. Basilicata, Sezione I, n. 527/2013).