(massima n. 4)
            L'ingiustizia  e  la  sussistenza  stessa  del  danno da  ritardo  della  P.A.  non possono,  in  linea  di  principio,  presumersi  iuris  tantum,  in  meccanica  ed esclusiva  relazione  al  ritardo  nell'adozione  del provvedimento  amministrativo  favorevole,  ma  il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi  costitutivi  della  relativa  domanda.  In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa  del  danneggiante):  in  sostanza,  il  mero "superamento" del termine fissato ex lege o per via regolamentare  alla  conclusione  del  procedimento costituisce  indice  oggettivo, ma non  integra  "piena prova del danno".