Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3081 del 11 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La normativa nazionale (combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) e quelle regionali stabiliscono delle stringenti griglie di termini anche in tema di valutazione preliminare di sottoponibilitą a VIA (c.d. screening), il decorso dei quali di per sé comporta: a) l'impossibilitą per l'Ente di richiedere ulteriori integrazioni documentali; b) l'illegittimitą, in ogni caso, del provvedimento di sottoposizione a VIA del progetto in esame.

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