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Articolo 197 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Competenze delle province

Dispositivo dell'art. 197 Codice dell'ambiente

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

  1. a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
  2. b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
  3. c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
  4. d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d e l), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti(1).

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Note

(1) Il comma 1, lett. d) è stato modificato dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 197 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 3000/2016

La valutazione di impatto ambientale non si limita a una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita. Poiché il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, ben può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest'ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Cons. Stato n. 1556/2015

In materia di smaltimento dei rifiuti lo Stato è titolare di una competenza statale esclusiva, riconducibile all'ipotesi della dell'ambiente e dell'ecosistema prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., essendo conseguentemente inibito al legislatore regionale introdurre deroghe o limiti di varia natura e portata. Non è dunque consentito al legislatore regionale derogare alla ripartizione di competenze stabilita a livello nazionale fra le Regioni, che hanno il potere di autorizzare i nuovi impianti, e le Province, che hanno il potere di pianificare le zone idonee e non idonee agli impianti sulla base dei criteri stabiliti nel piano di gestione dei rifiuti della Regione (cfr. artt. 196, 197, 208 TUA), senza che le seconde possano esprimere un potere di veto con effetto ostativo assoluto al rilascio del titolo autorizzativo.

Corte cost. n. 314/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della L.R. 14 aprile 2008, n. 4, Campania, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La disposizione impugnata si propone di disciplinare la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti: nel dettare tale norma, la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che afferisce all'uso del proprio territorio, abilitando la Provincia, in quanto ente deputato dalla legislazione statale ad esercitare le funzioni in tema di "difesa del suolo" (art. 197 del D.Lgs. n. 152 del 2006), ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale, che muove dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento, anche perché la stessa normativa statale riconosce che "il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati" (art. 199, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006). La disciplina dettata dalla disposizione regionale risponde ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente, secondo cui la disposizione denunciata (art. 1, comma 1, lett. c, della L.R. n. 4 del 2008, Campania) - nella parte in cui, sostituendo l'art. 8 della L.R. n. 4 del 2007, Campania, ha comportato ora che la lettera f) del comma 1 di quest'ultimo preveda la competenza della Provincia nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero (oltre che di smaltimento) dei rifiuti - costituirebbe la riproduzione di quanto già disposto dalla norma sostituita (art. 8 della L.R. n. 4/2007, Campania). In realtà, l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti, pur prevista dalla lettera d) dell'art. 8 della precedente L.R. n. 4 del 2007, Campania, era soggetta al termine di giorni 90 dall'entrata in vigore della legge stessa, mentre la nuova lettera f) fa decorrere il termine dall'approvazione del piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti; sicché, la sostanziale riapertura del termine ed il suo aggancio ad una decorrenza mobile, fanno rinascere l'interesse dello Stato a scongiurare l'individuazione di ulteriori zone idonee al trattamento dei rifiuti da parte delle Province della Regione Campania, rispetto al quadro complessivo delle localizzazioni degli impianti, determinatosi alla scadenza del termine originario.

Corte cost. n. 249/2009

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 118 Cost., in quanto tali norme determinerebbero una compressione delle potestà regionali in ordine alla definizione degli indirizzi ed all'organizzazione del sistema di governo delle attività di gestione dei rifiuti, nonché delle funzioni provinciali di programmazione e coordinamento delle politiche gestionali nel proprio ambito territoriale, violando il principio di sussidiarietà nonché il principio di differenziazione. L'asserita illegittima compressione delle potestà regionali - in tema di definizione degli indirizzi delle attività di gestione dei rifiuti - non risulta specificata, quantomeno sotto il profilo della necessità di adattamento degli interventi sui diversi contesti territoriali. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui contiene l'elenco delle competenze provinciali, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., in quanto le norme censurate sono esaminate in maniera indifferenziata, senza che venga in alcun modo specificato come le singole disposizioni contrastino con il parametro costituzionale indicato.

Cass. pen. n. 28474/2009

In relazione all'attività di controllo - prevista dall'art. 197, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 - su imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti, sono da ritenersi legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni del luogo (nella specie, una discarica di rifiuti) eseguite dalla p.g., non rappresentando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio. L'impiego della video camera è perciò equiparabile ad un'operazione eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa.

Cass. pen. n. 10259/2007

L'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 1997, come il corrispondente disposto di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 2006, attribuisce ai comuni solo compiti di gestione, in regime di privativa, della raccolta e del trasporto dei rifiuti da avviarsi allo smaltimento, sicché esorbitano dalla competenza dei comuni le operazioni di smaltimento, nel cui novero rientrano le attività di stoccaggio dei rifiuti.

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