(massima n. 1)
            Non  è  fondata  la  questione  di  legittimità  costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della L.R. 14 aprile  2008,  n.  4,  Campania,  sollevata  in  riferimento all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  La disposizione  impugnata  si  propone  di  disciplinare  la localizzazione  degli  impianti  di  recupero  dei  rifiuti:  nel dettare  tale  norma,  la  Regione  ha  esercitato  la  propria competenza  legislativa, che afferisce  all'uso del  proprio territorio, abilitando  la  Provincia, in  quanto  ente deputato  dalla  legislazione  statale  ad  esercitare  le funzioni in tema di "difesa del suolo" (art. 197 del D.Lgs. n.  152  del  2006),  ad  individuare  le  aree  per  la  localizzazione  degli  impianti,  secondo  una  valutazione urbanistica  complessiva  del  territorio  provinciale,  che muove  dalle  previsioni  del  piano  territoriale  di coordinamento,  anche  perché  la  stessa  normativa statale riconosce  che  "il  piano  regionale di gestione  dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove  adottati"  (art.  199,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  152  del 2006).  La disciplina dettata dalla disposizione  regionale risponde ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta  dalla  Regione  resistente,  secondo  cui  la disposizione  denunciata  (art.  1,  comma  1,  lett.  c,  della L.R.  n.  4  del  2008,  Campania) - nella  parte  in  cui, sostituendo l'art. 8 della L.R. n. 4 del 2007, Campania, ha comportato  ora  che  la  lettera  f)  del  comma  1  di quest'ultimo  preveda  la  competenza  della  Provincia nell'individuazione  delle  zone  idonee  alla  localizzazione degli  impianti  di  recupero  (oltre  che  di  smaltimento)  dei rifiuti - costituirebbe  la  riproduzione  di  quanto  già disposto  dalla  norma  sostituita  (art.  8  della  L.R.  n. 4/2007, Campania). In realtà, l'individuazione delle zone idonee  alla  localizzazione  degli impianti,  pur  prevista dalla lettera d) dell'art. 8 della precedente L.R. n. 4 del 2007,  Campania,  era  soggetta  al  termine  di  giorni  90 dall'entrata in vigore della legge stessa, mentre la nuova lettera  f)  fa  decorrere  il  termine  dall'approvazione  del piano  regionale  di  gestione  del ciclo  integrato  dei  rifiuti; sicché,  la  sostanziale  riapertura  del  termine  ed  il  suo aggancio  ad  una  decorrenza  mobile,  fanno  rinascere l'interesse  dello  Stato  a  scongiurare  l'individuazione  di ulteriori  zone  idonee  al  trattamento  dei  rifiuti  da  parte delle  Province  della  Regione  Campania,  rispetto  al quadro  complessivo  delle  localizzazioni  degli  impianti, determinatosi alla scadenza del termine originario.