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Articolo 215 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Autosmaltimento

Dispositivo dell'art. 215 Codice dell'ambiente

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

  1. a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
  2. b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
  3. c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
  4. d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
  5. e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

  1. a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
  2. b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

Massime relative all'art. 215 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 2227/2015

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima.

Cass. pen. n. 34098/2014

Gli sfalci e le potature, come ogni altro rifiuto agricolo, costituiscono rifiuto quando il loro produttore se ne disfi: ne consegue che la loro combustione è penalmente sanzionata, non rilevando che l'incenerimento venga effettuato direttamente dal produttore, nel luogo di produzione, trattandosi comunque di forma di autosmaltimento non consentita in assenza, quantomeno, di comunicazione di inizio attività di cui all'art. 215, D.Lgs. n. 152/2006.

Corte cost. n. 249/2009

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel disciplinare la materia "rifiuti", si collocano in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio.

Cass. pen. n. 41290/2006

In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di auto-smaltimento non può essere effettuata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 215 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che per tale tipo di attività non risultano adottati i decreti ministeriali contenenti le previste norme tecniche, con la conseguente necessità di ottenere la preventiva autorizzazione. (Rigetta, Trib. Roma, 26 Settembre 2003).

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Eduardo D. F. chiede
sabato 16/07/2016 - Campania
“Premessa :la ditta X ha depositato negli anni (dal 1998 al 2010) terreno da scavo su un fondo di proprietà di Y per cui, in mancanza di adeguata doc.ne la P.G. ha ritenuto che fossero Rifiuti CER 170504 e ne ha disposto il sequestro nel 2011. Fatta la Caratterizzazione nel 2016 risulta parimenti CER 170504. Il giudice ha stabilito in sentenza che questo rifiuto deve essere rimosso e smaltito.
Ora lo scrivente, Consulente Tecnico della proprietaria Y, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il recupero R10 di parte di questo terreno sulla stessa area che presenta cavità e dislivelli per un livellamento della quota dell'intera area. Parte residua del terreno andrà ad impianti di recupero R5. Il comune ha espresso parere preventivo favorevole sul progetto de quo.
La Provincia ha archiviato l'istanza perchè trattasi di autosmaltimento che va regolamentato dall'art.208.”
Consulenza legale i 28/07/2016
Il discrimine tra le procedure previste rispettivamente dagli artt. 208 e 216 del dlgs 152/2006 risiede nel fatto che:
- L’art 208 prevede la c.d. procedura ordinaria per lo smaltimento dei rifiuti, con la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e/o di recupero degli stessi; la comunicazione dura 10 anni; deve essere prestata fideiussione contestualmente all’autorizzazione;
- L’art 216 prevede invece la c.d. procedura semplificata, per la quale occorre munirsi preventivamente delle debite autorizzazioni in materia ambientale, e che riguarda le sole operazioni di recupero; la comunicazione all’autorità ambientale dura 5 anni ed è necessaria l’iscrizione al registro provinciale delle attività di recupero con riguardo al soggetto che presenta la comunicazione di recupero dei rifiuti.
Occorre sottolineare come, nel caso di specie, non si tratti di rifiuti pericolosi, il che semplifica le procedura.
Ora, la provincia ha addirittura archiviato l’istanza precisando che le operazioni individuate dal soggetto richiedente sarebbero in realtà configurabili come operazioni di autosmaltimento. Tali operazioni sono regolamentate dall’art. 215 dello stesso d.lgs. 152/2006, il quale definisce l’autosmaltimento come le “attività di effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa”.
Parrebbe dunque che l’attività prospetta dal Consulente Tecnico della proprietaria Y ben potrebbe rientrare nell’”autosmaltimento” sì come prospettato dalla norma in esame: ed infatti, il terreno da scavo verrà utilizzato in parte per livellare l’intera area (R10), mentre altra parte andrà utilizzato come rilevato o sottofondo (R5).
Si tratta però di un procedimento autonomo e semplificato: non si vede dunque perché la provincia abbia archiviato l’istanza con la motivazione che l’autosmaltimento debba essere effettuato con procedura ordinaria. Occorre pertanto verificare eventuali ulteriori motivazioni in ordine a tale istanza e verificare se altri requisiti di cui all’art 215 dlgs 152/2006 non siano stati rispettati.