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Articolo 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Autorizzazione

Dispositivo dell'art. 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15. [Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.] (1)

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Massime relative all'art. 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. Stato n. 3870/2019

La Soprintendenza per i Beni Archeologici ed il Paesaggio esercita un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione, unitamente alla Regione, del vincolo paesaggistico.

Cons. Stato n. 3734/2019

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell'art. 146 del codice approvato con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la Soprintendenza esercita, non più un sindacato di legittimità ex post (come previsto dall'art. 159 del citato codice nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sulla autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall'ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.

Cass. pen. n. 30403/2019

Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica non estingue il reato paesaggistico; detto provvedimento, adottato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo è diverso dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, introdotto per alcuni interventi minori dall'art. 1, comma 36, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 e la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 42 del 2004, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma 1-ter, del citato D.Lgs. n. 42, soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative, non si applicano le sanzioni penali di cui al comma primo del medesimo art. 181.

Cons. Stato n. 813/2019

Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo; non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all'istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

Cons. Stato n. 197/2018

La Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico-specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato. In generale, la giurisprudenza ha affermato che, nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Deve ritenersi che l'intera motivazione del provvedimento, in cui si mettono in luce le caratteristiche del progetto in rapporto al contesto nel quale si inserisce, costituisce replica alle osservazioni presentate nel corso del procedimento. Al riguardo, in questa materia, la giurisprudenza ha chiarito che la pubblica amministrazione non è tenuta a confutare in maniera analitica ogni singolo punto, ma si può limitare ad una replica che faccia intendere le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni del privato.

Non inficia di per sé la legittimità del provvedimento, né costituisce una causa di nullità dello stesso per violazione del giudicato, il fatto che a seguito dei precedenti pareri annullati in sede giurisdizionale, la Sovraintendenza abbia reiterato parte delle medesime ragioni poste a sostegno del diniego di autorizzazione paesaggistica, posto che l'illegittimità dei precedenti pareri era conseguita a meri vizi procedimentali. Dunque, l'amministrazione, rinnovata l'istruttoria, e tenuto conto delle osservazioni del privato, ben poteva pervenire alla medesima valutazione di incompatibilità del progetto con il contesto paesaggistico della zona.

In tema di istanza di autorizzazione paesaggistica non inficia la legittimità del provvedimento sfavorevole della soprintendenza per il fatto che la valutazione è stata compiuta in senso favorevole dagli enti locali, posto che quest'ultimo parere non ha la funzione di limitare o condizionare l'apprezzamento tecnico discrezionale dell'autorità statale competente alla tutela del paesaggio, diversamente questa verrebbe deprivata della sua funzione di tutela dei beni.

Cons. Stato n. 46/2018

La funzione del parere o del nulla osta espresso dalla Soprintendenza nel corso dei procedimenti di condono edilizio in aree gravate da vincolo archeologico è la verifica della compatibilità dell'opera che si intende sanare con l'esigenza di conservazione dei valori archeologici protetti dal vincolo.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 20 del 22 settembre 1999, ha chiarito che sussiste l'obbligo di acquisire il parere da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui sia divenuto efficace l'atto che ha imposto il regime di tutela, in quanto la compatibilità dell'opera da condonare con il regime di salvaguardia garantito dal vincolo deve essere comunque valutata alla data dell'esame della domanda di sanatoria.

Ai fini delle procedure di condono, sono da ritenere rilevanti tutti i vincoli apposti alla data in cui viene valutata l'istanza di sanatoria, a prescindere dalla data di esecuzione delle opere e di imposizione dei vincoli medesimi.

Cons. Stato n. 5862/2017

Il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione o da un ente subdelegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità, seppur estesa a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto d'istruttoria e carenza, illogicità o irrazionalità motivazionale

Cons. Stato n. 2262/2017

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con l'entrata in vigore, a regime (dal primo gennaio 2010), dell'art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), che attribuisce al previo parere della Soprintendenza natura vincolante, la Soprintendenza esercita, non più un sindacato di mera legittimità sull'atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall'ente delegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.

Cons. Stato n. 682/2017

Il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), affinché possa considerarsi adeguatamente motivato, deve contenere, all'esito di una completa istruttoria, la descrizione puntuale: dell'intervento, mediante indicazione, tra l'altro, delle modalità della sua concreta esecuzione; del contesto storico architettonico e morfologico nel quale l'intervento si colloca; del rapporto tra intervento e contesto.

Cons. Stato n. 455/2017

È legittimo il provvedimento di diniego di rilascio del titolo edilizio motivato dal parere sfavorevole della Soprintendenza, anche laddove una sentenza civile recante declaratoria di abusività di un'opera edilizia, stabilisca l'obbligo di arretrare la struttura abusiva e di chiudere le vedute sul fondo del vicino. Ciò in quanto in tema di distanze legali tra immobili e quindi di governo del territorio, la P.A., perseguendo l'interesse pubblico, non può, anche in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e di difesa, essere vincolata dal giudicato civile ovvero da quello di sua esecuzione, realizzando infatti quest'ultima procedura una composizione di soli interessi privati.

Cons. Stato n. 3351/2016

In materia di autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza disciplinato dall'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), espressione di una valutazione tecnico discrezionale, non può sfuggire al sindacato del Giudice Amministrativo per eccesso di potere, in sede di giurisdizione di legittimità, qualora si sia in presenza dei vizi di difetti di motivazione, illogicità manifesta ed errori di fatto.

Cons. Stato n. 1935/2016

L'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), dopo aver ricordato che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio, stabilisce che al di fuori dei limitati casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Cons. Stato n. 1842/2016

L'autorizzazione paesaggistica resa dalla Regione o dall'ente locale delegato può essere annullata dalla Soprintendenza quando le caratteristiche dell'intervento non sono state individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo e la compatibilità paesaggistica è quindi soltanto asserita, senza che sia esposta l'analisi delle ragioni che la motivano.

Cons. Stato n. 4927/2015

In materia di autorizzazioni paesaggistiche la lettura sistematica dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) non consente di riconoscere perdurante vincolatività al parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici oltre i termini di legge, ma impone di riconoscere carattere perentorio a detto termine (di quarantacinque giorni).

Cons. Stato n. 2892/2015

La disciplina regionale in materia di mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie funzionali all'attività turistico-ricreativa sul litorale va costituzionalmente interpretata nel senso che la Soprintendenza può comunque autorizzare determinate installazioni solo a condizione che, al termine della stagione estiva, l'area venga lasciata libera dalle stesse. Non può infatti ammettersi che una legge regionale introduca innovazioni al regime della compatibilità paesaggistica ex art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 e da effettuare caso per caso.

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N. M. chiede
martedì 27/12/2022 - Sicilia
“Una ditta al termine della costruzione realizzata con una maggiore volumetria del progetto che l'era stato autorizzato, presenta una nuova richiesta di Permesso di costruire, con la quale qualifica l'intervento come ''variante essenziale e/o sostanziale al permesso di costruire originario (in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).
Nel tentativo di compensare la maggiore volumetria realizzata, la ditta fa ''Richiesta di variante a seguito inserimento nuova particella di terreno ai fini di una migliore sistemazione e organizzazione delle aree destinate a parcheggio e a verde, variazione ai prospetti''.
Il Comune nonostante la presenza della variazione essenziale al titolo abilitativo originario ha rilasciato un Permesso di costruire in variante.
Poiché la ditta aveva dichiarato di aver realizzato una variante essenziale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in tale situazione è legittimo chiedere e ottenere un Permesso di Costruire in variante?
Considerato che la particella da inserire è stata acquistata dalla ditta due anni prima della richiesta del PdC in variante, e catastalmente è stata inclusa nell'area d'intervento tre mesi dopo del rilascio del PdC in variante: E' legittimo un Permesso di Costruire in variante rilasciato con un'area d'intervento di quattro particelle di terreno, mentre catastalmente le particelle dell’area d’intervento sono state tre?
L'autorizzazione paesaggistica al PdC è stata chiesta e ottenuta solo per l'area esterna all’edificio, a seguito è stato aggiunto ''Visto il precedente nulla-osta n. 11463 del 11-06-2014''.
Il precedente nulla-osta è riferito al PdC originario a cui era stata autorizzata una volumetria di 4.600 mc., mentre il nuovo progetto in variante ha una volumetria di 5.300 mc.: non sarebbe necessaria un'autorizzazione paesaggistica per tutto il nuovo PdC?”
Consulenza legale i 09/01/2023
Premesso che è stato messo a disposizione solo uno stralcio del permesso di costruire rilasciato in variante (tra l’altro non più impugnabile) e che invece non è stata fornita copia né del permesso originario e né del provvedimento della Soprintendenza, si cercherà comunque per quanto possibile di dare una risposta esaustiva al quesito proposto.
Innanzitutto, va ricordato che in materia edilizia si distingue la variante in senso proprio, che è caratterizzata da modifiche progettuali che non investono le caratteristiche identificative della costruzione, dalla variante essenziale, che investe invece gli elementi qualificanti dell'opera, in modo da incidere direttamente e in modo rilevante sulla conformazione, struttura ed ubicazione, integrando in tal caso un nuovo permesso di costruire (T.A.R. Firenze, sez. III, 12 maggio 2022, n. 658).
Nel primo caso, le nuove opere sono soggette al rilascio di permesso in variante complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire, mentre le varianti essenziali richiedono il rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante (T.A.R. Catania, sez. III, 10 maggio 2021, n. 1512).
Va sottolineato che, soprattutto quando si tratta di varianti essenziali, il nuovo titolo edilizio va richiesto prima di dare avvio alle opere, posto che in caso contrario si tratta di un abuso sanzionabile o eventualmente sanabile secondo le relative norme di riferimento del T.U. Edilizia.
Visto l’aumento di volumetria, sembra dunque ricorrere il caso di variante essenziale, ma nulla dal provvedimento trasmesso a corredo del quesito fa supporre, allo stato e fermo restando quanto scritto in premessa sull’incompletezza della documentazione ricevuta, che i lavori siamo stati iniziati prima della nuova richiesta di permesso o che siano presenti illegittimità sotto il profilo della disciplina applicata dal Comune, che infatti fa riferimento al P.R.G. vigente, oltre a notare che – stando a quanto illustrato nel quesito – lo stesso richiedente ha correttamente qualificato il titolo come variante essenziale e/o sostanziale al permesso di costruire originario.
In ogni caso, si nota che secondo la giurisprudenza sopra citata la variante essenziale può investire anche l’ubicazione dell’opera, oltre al fatto che il permesso di costruire (in variante e non) può essere rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Dunque, se – come sembra - l’area sulla quale insiste la volumetria aggiuntiva era nella disponibilità del richiedente e le caratteristiche del nuovo progetto erano fedelmente delineate nel progetto, non sembrano emergere a prima vista aspetti di illegittimità, posto che la variazione catastale è cosa diversa dal rilascio del titolo edilizio necessario a consentire la realizzazione dell’opera e che, comunque, tale variazione presso il catasto viene solitamente fatta dopo la conclusione dei lavori.

Per quanto riguarda, infine, l’autorizzazione paesaggistica, l’art. art. 146 del codice beni cult. e paesag. prevede che i soggetti che intendono intervenire su immobili tutelati abbiano l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (con le eccezioni dei lavori previsti dall’art. art. 149 del codice beni cult. e paesag. e delle opere che lo stesso Legislatore non ritiene rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico elencate all'Allegato A, D.P.R. n. 31/2017).
Non è, infatti, ammessa - se non in limitatissimi casi - un’autorizzazione paesaggistica postuma o in sanatoria per opere già eseguite, soprattutto se comportanti un aumento della volumetria assentita.
Dovendo considerare il permesso con variazioni essenziale come un nuovo permesso di costruire, ne discende che sembra a rigore necessario ottenere anche una nuova autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, si nota che nelle premesse del permesso in variante trasmesso si cita l’istanza di rilascio del titolo presentata il 24 maggio 2018, nonché il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali del 22 maggio 2018 espresso favorevolmente con prescrizioni, quest’ultimo tra l’altro richiamato anche a pag. 2 del documento ricevuto.
Pare, quindi, che la Soprintendenza abbia già esaminato e valutato positivamente il nuovo progetto prima che questo venisse sottoposto al Comune, non rilevandosi dunque illegittimità sotto questo profilo, almeno a livello formale.

Quanto alla sufficienza o meno della motivazione del nuovo nulla osta della Soprintendenza non è possibile fare alcuna valutazione specifica, non avendo a disposizione il provvedimento, ma è possibile solo richiamare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “gli atti adottati dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tali sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità unicamente per manifesta illogicità o travisamento dei fatti o per inadeguatezza dell'istruttoria o della motivazione. In quanto espressione di ampia discrezionalità, peraltro, l'autorizzazione paesaggistica e il suo diniego devono essere congruamente motivati, con l'esposizione delle ragioni di effettiva compatibilità o incompatibilità delle opere con i valori paesaggistici tutelati, sulla base di una concreta valutazione del caso di specie e dello stato dei luoghi. Ciò in quanto la motivazione dell'autorizzazione paesaggistica (o del diniego della stessa) deve consentire il riscontro dell'idoneità dell'istruttoria, dell'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e della non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto con quello tutelato in via primaria. Ne discende che l'Autorità che esamini una domanda di autorizzazione paesaggistica deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, nonché della visibilità dell'intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto. Deve, quindi, verificare se la realizzazione del progetto comporta una compromissione dell'area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi” (T.A.R. Brescia, sez. I, 08 novembre 2021, n. 932).