(massima n. 1)
            La  disciplina  regionale  in materia  di  mantenimento per  l'intero  anno  delle  strutture  precarie  funzionali all'attività turistico-ricreativa sul litorale va costituzionalmente  interpretata  nel  senso  che  la  Soprintendenza  può  comunque  autorizzare  determinate installazioni  solo  a  condizione  che,  al  termine  della stagione estiva, l'area venga lasciata libera dalle stesse. Non  può  infatti  ammettersi  che  una  legge regionale introduca  innovazioni  al  regime  della  compatibilità paesaggistica  ex  art.  146, D.Lgs.  n.  42/2004 e  da effettuare  caso  per  caso.