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Articolo 142 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Aree tutelate per legge

Dispositivo dell'art. 142 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

  1. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  2. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  3. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  4. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  5. e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  6. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  7. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  8. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  9. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  10. l) i vulcani;
  11. m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

  1. a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
  2. b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
  3. c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Massime relative all'art. 142 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. Stato n. 2657/2019

Per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale.

Cons. Stato n. 1462/2019

Sebbene, secondo il dettato dell'art. 142, c. 1, lett. g), D.Lgs. n. 42 del 2004, il concetto di bosco risulta essere nozione normativa, poiché fa riferimento alla definizione data dall'art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001, in virtù di questo rinvio, postula la necessaria presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da "vegetazione forestale arborea" e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe.

Cons. Stato n. 1337/2014

La sottoposizione dell'area ove sia ubicato un immobile oggetto di domanda di condono alla tutela ex lege di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), relativamente alla fascia di rispetto di 150 mt. dal corso d'acqua, implica l'assoggettamento dell'intervento alla verifica di compatibilità dell'opera in relazione alla tutela del paesaggio al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, per l'esigenza di vagliare la compatibilità del manufatto realizzato abusivamente con il vincolo ed a prescindere dall'epoca dell' introduzione di quest'ultimo. Tale valutazione deve essere condotta in maniera puntuale, mediante descrizione delle opere e del contesto ambientale in specifico riferimento all'area di ubicazione del manufatto ed indicare le specifiche ragioni per le quali esso sia incompatibile con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

Cons. Stato n. 1851/2013

La qualificazione di "bosco", ai fini paesaggistici, richiede un sistema vivente complesso, di apparenza non artefatta, tendenzialmente permanente in cui le nuove risorse sono in grado di sostituire spontaneamente quelle in via di esaurimento. La mancanza di tali caratteri esclude che un terreno possa essere considerato tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica "ex lege" ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e del paesaggio e che sia necessaria l'autorizzazione paesistica e quella forestale per eventuali interventi e trasformazioni.

Corte cost. n. 66/2012

È illegittimo, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 12 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10 della Regione Veneto (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio), che nell'introdurre l'art. 45-decies nella legge regionale n. 11 del 2004, prevede che nei Comuni della Regione Veneto che, alla data del 6 settembre 1985, risultavano dotati di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali, D.Lgs. n. 42/2004 (ovvero le aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del citato decreto ministeriale, come zone territoriali omogenee A e B), anche quelle aree, comprese in zone urbanizzate, con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, in tal modo operando una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dalla norma statale, che è di stretta interpretazione, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non - all'inverso, come nel caso in esame - quale espediente dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il regime vincolistico non si applica.

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Consulenze legali
relative all'articolo 142 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giovanni A S. chiede
giovedì 03/06/2021 - Lazio
“Gentile Avvocato,
devo partecipare ad un'asta per un terreno agricolo di circa 13000 mq
Si evince dalle perizie che il terreno oggetto del lotto è diviso in 3 particelle. La prima particella (di 5000 mq scarsi) è per metà zona industriale commerciale D2 e l'altra metà è sottoposta a vincolo idrogeologico. Le altre due particelle (entrambe inedificabili) sono gravate dalla legge 431/85: legge Galasso.
Ho letto che i terreni sottoposti alla legge Galasso sono considerati come demaniali: la comunità (ho letto) avrebbe libertà di pascolo, raccolta legna, frutti ecc.
Pertanto, quello che mi risulta difficile capire è se, una volta che io acquistassi in asta il terreno, la presenza del vincolo (legge Galasso) mi può comunque assicurare:
1° la piena ed esclusiva proprietà di tutto il lotto di terreno in asta con le 3 particelle
2° la possibilità di delimitare ( recintare) interamente l'intera proprietà (intero lotto) costituita dalle tre particelle
3° che nessun ente (Comune , Provincia, Regione ecc viste le modifiche successive alla legge Galasso) possa espropriarmi, per sue necessità, i lotti (particelle) gravati dalla legge Galasso
4° la possibilità, in un ipotetico prossimo o lontano futuro, di rivendere, senza alcun impedimento o gravame, tutto il lotto insieme comprendente anche le particelle sottoposte alla legge Galasso.
Ringraziandola anticipatamente invio cordiali saluti.”
Consulenza legale i 11/06/2021
La cosiddetta Legge Galasso costituisce una delle pietre miliari all’interno dell’ordinamento italiano circa la tutela dei beni ambientali e paesaggistici, che ha avuto tra l’altro il merito di stabilire un preciso elenco di aree protette ex lege, come ad esempio corsi d’acqua, boschi, zone archeologiche ecc..
Tuttavia, va chiarito che l’inclusione di un bene in tale elenco non determina le conseguenze citate nel quesito, bensì semplicemente l’apposizione di un vincolo che limita il proprietario nella possibilità di utilizzare e modificare liberamente il bene stesso.

Invece, l’assimilazione ai beni demaniali e la presenza di diritti di pascolo, raccolta di legna e così via si riferisce più propriamente all’istituto degli usi civici, che ha un’origine molto antica e -in estrema sintesi- consiste nel diritto attribuito ad una intera collettività di utilizzare terreni pubblici o privati.
Gli usi civici sono però solo una delle categorie di beni tutelati dalla Legge Galasso, insieme a molti altri, ma ciò non significa che tutti i beni ambientali considerati nel detto testo legislativo vengano equiparati agli usi civici e attratti nella relativa disciplina.

Pertanto, nel caso di specie la fondamentale operazione da compiere prima dell’acquisto è la verifica del titolo che ha determinato l’apposizione del vincolo ambientale ex Legge Galasso e della presenza o meno di un uso civico sul terreno in questione.
Dato che tale informazione non è purtroppo nota allo scrivente, si cercherà per quanto possibile di dare una risposta ai vari quesiti tenendo in considerazione entrambe le ipotesi.

Iniziando dalla fattispecie più semplice, ossia vincolo paesaggistico non derivante dalla presenza di uso civico, si nota quanto al primo e al quarto quesito che la circostanza che un immobile sia gravato da un vincolo de quo non pregiudica (a differenza di quanto avviene per i beni culturali) la possibilità di acquistarne o trasferirne la proprietà; semplicemente, il vincolo “seguirà” il bene nei vari atti di disposizione.
Rimane fermo che, ai sensi dell’art. 146, D. Lgs. n. 42/2004, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili vincolati non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Nel caso vi sia l’intenzione di svolgere interventi rilevanti su tali beni, inoltre, è indispensabile per evitare di incorrere in sanzioni munirsi dell’autorizzazione paesaggistica.

Quanto al secondo quesito, la giurisprudenza ha chiarito che l’esistenza di un vincolo paesaggistico non costituisce un impedimento insuperabile all’introduzione ex novo di recinzioni al servizio della proprietà privata, trattandosi di una prerogativa tipica del proprietario ex art. 841 c.c., ma determina la necessità di interpellare preventivamente l’autorità preposta alla tutela del bene (T.A.R. Brescia, sez. I, 11 ottobre 2017 n. 1217).
In particolare, la realizzazione di realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta e simili rientra tra le opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 31/2017 (v. allegato B, lettera B.21).

In merito alla terza domanda, si specifica che in generale non è possibile avere la certezza che qualsiasi bene non verrà espropriato, dato che si tratta di una valutazione rimessa all’Autorità che dichiara la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera alla quale l’espropriazione è finalizzata.
Comunque, il vincolo paesaggistico non costituisce di per sé un vincolo espropriativo, bensì un vincolo conformativo che non comporta la perdita della proprietà ma solo la sua limitazione nei sensi sopra illustrati (T.A.R. Roma, sez. II, 21 aprile 2018, n. 4420).

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, ossia l’esistenza di un uso civico, si rileva che la giurisprudenza ritiene in generale che i terreni sui cui insistono usi civici, avendo natura demaniale, siano assolutamente inalienabili, incommerciabili e non suscettibili di usucapione o esecuzione forzata (T.A.R. Salerno, sez. I, 06 febbrai 2012, n. 174).
Inoltre, i particolari caratteri dei diritti in questione non sembra compatibile, a parere dello scrivente, con la possibilità di recintare il lotto, che verrebbe così sottratto all’uso collettivo.

Gli unici mezzi ammessi per eliminare gli usi civici e acquistare e trasmettere il pieno godimento del bene sono le procedure di legittimazione e affrancazione (entrambe a titolo oneroso) previste dalla Legge n. 1766/1927 e dalla normativa di livello regionale vigente in materia.
Come scritto, dunque, è opportuno verificare se l’eventuale uso civico sia cessato o sia ancora presente, ma in tal caso, però, non si comprende come sia stato possibile fin dal principio porre in vendita tali terreni.