Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3734 del 3 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell'art. 146 del codice approvato con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la Soprintendenza esercita, non pił un sindacato di legittimitą ex post (come previsto dall'art. 159 del citato codice nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sulla autorizzazione gią rilasciata dalla Regione o dall'ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.

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