Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30403 del 17 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica non estingue il reato paesaggistico; detto provvedimento, adottato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo è diverso dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, introdotto per alcuni interventi minori dall'art. 1, comma 36, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 e la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 42 del 2004, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma 1-ter, del citato D.Lgs. n. 42, soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative, non si applicano le sanzioni penali di cui al comma primo del medesimo art. 181.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.