Corte costituzionale sentenza n. 66 del 23 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

È illegittimo, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 12 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10 della Regione Veneto (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio), che nell'introdurre l'art. 45-decies nella legge regionale n. 11 del 2004, prevede che nei Comuni della Regione Veneto che, alla data del 6 settembre 1985, risultavano dotati di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali, D.Lgs. n. 42/2004 (ovvero le aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del citato decreto ministeriale, come zone territoriali omogenee A e B), anche quelle aree, comprese in zone urbanizzate, con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, in tal modo operando una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dalla norma statale, che è di stretta interpretazione, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non - all'inverso, come nel caso in esame - quale espediente dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il regime vincolistico non si applica.

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