Cass. pen. n. 7439/2023
In tema di rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari ex art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e procedura fallimentare, la misura cautelare reale prevale sulla procedura concorsuale indipendentemente dall'anteriorità o posteriorità del sequestro rispetto alla dichiarazione di fallimento. La confisca per equivalente opera sempre anche in caso di apertura di procedure concorsuali, anteriori o successive al sequestro, poiché la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, è destinata sempre a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, prescindendo dal momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento. Non può applicarsi la deroga del terzo estraneo di cui all'art. 12-bis al curatore fallimentare, poiché i beni restano nella titolarità del fallito e non passano al curatore, essendo necessario sottrarli al primo. Tale principio trova applicazione anche alla luce della disciplina del Codice della crisi d'impresa (art. 317 CCII) nella parte in cui rinvia al d.lgs. n. 159 del 2011, che conferma la prevalenza della confisca sulle procedure concorsuali in forza dell'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 12 bis citato.
Cass. pen. n. 5255/2022
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario può essere eseguito, ove questo sia stato commesso nell'interesse di una società dichiarata fallita, su beni societari compresi nell'attivo fallimentare, posto che la deprivazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell'equa soddisfazione dei creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che il fallito ne conservi la titolarità sino al momento della vendita e che non assume rilevanza, ai fini della confisca diretta, il criterio della disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità rispetto al reato.