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Articolo 317 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

Dispositivo dell'art. 317 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Massime relative all'art. 317 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. pen. n. 7439/2023

In tema di rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari ex art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e procedura fallimentare, la misura cautelare reale prevale sulla procedura concorsuale indipendentemente dall'anteriorità o posteriorità del sequestro rispetto alla dichiarazione di fallimento. La confisca per equivalente opera sempre anche in caso di apertura di procedure concorsuali, anteriori o successive al sequestro, poiché la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, è destinata sempre a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, prescindendo dal momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento. Non può applicarsi la deroga del terzo estraneo di cui all'art. 12-bis al curatore fallimentare, poiché i beni restano nella titolarità del fallito e non passano al curatore, essendo necessario sottrarli al primo. Tale principio trova applicazione anche alla luce della disciplina del Codice della crisi d'impresa (art. 317 CCII) nella parte in cui rinvia al d.lgs. n. 159 del 2011, che conferma la prevalenza della confisca sulle procedure concorsuali in forza dell'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 12 bis citato. 

Cass. pen. n. 5255/2022

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario può essere eseguito, ove questo sia stato commesso nell'interesse di una società dichiarata fallita, su beni societari compresi nell'attivo fallimentare, posto che la deprivazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell'equa soddisfazione dei creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che il fallito ne conservi la titolarità sino al momento della vendita e che non assume rilevanza, ai fini della confisca diretta, il criterio della disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità rispetto al reato.

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