Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7439 del 22 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari ex art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e procedura fallimentare, la misura cautelare reale prevale sulla procedura concorsuale indipendentemente dall'anteriorità o posteriorità del sequestro rispetto alla dichiarazione di fallimento. La confisca per equivalente opera sempre anche in caso di apertura di procedure concorsuali, anteriori o successive al sequestro, poiché la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, è destinata sempre a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, prescindendo dal momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento. Non può applicarsi la deroga del terzo estraneo di cui all'art. 12-bis al curatore fallimentare, poiché i beni restano nella titolarità del fallito e non passano al curatore, essendo necessario sottrarli al primo. Tale principio trova applicazione anche alla luce della disciplina del Codice della crisi d'impresa (art. 317 CCII) nella parte in cui rinvia al d.lgs. n. 159 del 2011, che conferma la prevalenza della confisca sulle procedure concorsuali in forza dell'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 12 bis citato. 

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