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Articolo 290 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo

Dispositivo dell'art. 290 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.

2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).

Spiegazione dell'art. 290 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Tanto per il caso in cui sia stata avviata una liquidazione giudiziale di gruppo, quanto per quello in cui siano stati depositati ricorsi separati, la norma introduce una particolare tipologia di revocatoria, caratterizzata da un più ampio periodo sospetto e che mira sostanzialmente a colpire, nell'ottica della re-integrazione del patrimonio della debitrice, quelle frequenti operazioni infragruppo che in molti casi comportano uno spostamento di risorse da una società all'altra (non sempre compensate da altri benefici). Nello specifico, si prevede che tali operazioni possano essere dichiarate inefficacise compiute nei cinque anni che precedono il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, anche laddove la legittimazione passiva spetti ad altra società del gruppo dichiarata insolvente (in precedenza, invece, si era sostenuta in giurisprudenza l'impossibilità di promuovere la revocatoria nei confronti di altra società dichiarata fallita). In ogni caso, a differenza di quanto previsto per la revocatoria fallimentare degli atti a titolo gratuito, per tali atti opera una presunzione relativa di conoscenza, da parte della beneficiaria, del carattere pregiudizievole dell'operazione: ciò significa che la società beneficiaria convenuta in sede revocatoria potrà fornire prova contraria, dimostrando di non essere a conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto o dal contratto del quale si chieda la revoca. Inoltre, la dichiarazione d'inefficacia è preclusa in tutti i casi in cui il pregiudizio arrecato alla società sia stato compensato da altre operazioni successive a ciò dirette o da benefici dei quali la stessa danneggiata ha potuto godere in virtù dell'appartenenza al gruppo (vantaggi compensativi).

L'ultimo comma, infine, oltre a ribadire la possibilità per il curatore di esercitare la revocatoria fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo, sancisce un ampliamento del periodo sospetto previsto all'art. 166:
  1. gli atti a titolo oneroso ed i pagamenti di cui alla lett. a) e b) dell'art. 166 potranno essere revocati anche se compiuti nei 2 anni precedenti il deposito della domanda (il periodo sospetto è normalmente di 1 anno)
  2. le garanzie reali costituite sui beni del debitore, ai sensi delle lett. c) e d) dell'art. 166, potranno essere revocate anche se compiute nell'anno precedente il deposito della domanda (il periodo sospetto è normalmente di 6 mesi)




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