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Articolo 278 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Oggetto e ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 278 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale(1).

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti(1).

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

  1. a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  2. b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Note

(1) I commi 1 e 4 sono stati modificati dall'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Il comma 1 è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 278 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nel concordato preventivoe nel concordato minore, l'omologazione della proposta produce effetti vincolanti nei confronti della generalità dei creditori, liberando contestualmente il debitore dall'obbligo di soddisfare i creditori per la porzione di credito eccedente quella che lo stesso debitore si è impegnato a soddisfare nella proposta. Tale effetto (c.d. esdebitatorio), che rappresenta una deroga al principio per cui il debitore risponde dei propri debiti con tutti i propri beni presenti e futuri (art. 2740), si giustifica alla luce del carattere negoziale della procedura, fondandosi in definitiva sulla stessa volontà dei creditori, espressa secondo il principio maggioritario.
Nelle procedure strettamente liquidatorie, non essendovi un momento negoziale, non vi sarebbe alcun motivo per escludere, anche al termine della procedura, la perdurante responsabilità patrimoniale del debitore per i crediti rimasti insoddisfatti, parzialmente o integramente. Tuttavia, il legislatore intende in ogni caso assicurare al debitore un seconda opportunità, evitando che questi possa rimanere sostanzialmente prigioniero a vita dei propri debiti.

L'esdebitazione è pertanto un beneficio che il legislatore accorda al debitore assoggettato ad una procedura liquidatoria e che, se concesso, comporta l'inesigibilità (non l'estinzione) dei crediti rimasti insoddisfatti al termine della procedura. All'esdebitazione possono accedere tutti i debitori, siano essi imprenditori individuali, collettivi o consumatori. Con ciò la riforma ha profondamente innovato la disciplina contenuta tanto nella legge fallimentare quanto nella L. 3/2012, ove il beneficio era riservato esclusivamente al debitore persona fisica. Ai sensi del quarto comma, però, se il debitore è una società, il Tribunale dovrà valutare anche con riferimento ai soci illimitatamente responsabili la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive al quale la legge subordina la concessione del beneficio, considerato anche il fatto che l'esdebitazione della società produce i medesimi effetti in capo ai soci illimitatamente responsabili.

In ogni caso, però, l'esdebitazione non ha efficacia:

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