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Articolo 259 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

Dispositivo dell'art. 259 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.

Spiegazione dell'art. 259 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In passato si era notevolmente discusso della possibile applicazione dell'art. 147 (della regola di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile) anche ai componenti illimitatamente responsabili di enti collettivi esercenti attività d'impresa. Il problema si era posto soprattutto in riferimento ai membri di associazione non riconosciuta che hanno agito per conto dell'ente, che l'art. 38 dichiara illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte. In merito la giurisprudenza aveva accolto l'orientamento restrittivo, osservando che la posizione del socio illimitatamente responsabile non era assimilabile a quella degli associati (Cass. 23896/2023).
La norma in oggetto, tuttavia, sdogana l'orientamento esattamente contrario, permettendo di estendere la liquidazione giudiziale anche nei confronti degli associati illimitatamente responsabili ex art. 38.

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