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Articolo 254 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Doveri degli amministratori e dei liquidatori

Dispositivo dell'art. 254 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

Spiegazione dell'art. 254 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è posta in apertura del Capo dedicato alla liquidazione giudiziale delle società, ove sono collocate le disposizioni atte a coordinare la disciplina concorsuale (tradizionalmente riferita all'imprenditore, a prescindere dal fatto che si trattasse di imprenditore individuale o collettivo) con la disciplina societaria.
Nello specifico, la disposizione prevede semplicemente che in tutti i casi in cui gli organi della procedura siano chiamati ad interfacciarsi con il debitore, ad essere sentiti (o a fornire le informazioni richieste) debbano essere gli amministratori o i liquidatori.

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