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Articolo 220 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedimento di ripartizione

Dispositivo dell'art. 220 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.

2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.

3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.

4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.

Ratio Legis

La ripartizione dell'attivo viene collocata dal legislatore nella parte conclusiva del procedimento concorsuale, suddiviso dalla legge in varie fasi disciplinanti: l'apertura, gli effetti, i rapporti giuridici preesistenti, la custodia e l'amministrazione delle attività liquidatorie, l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, la liquidazione dei beni e la distribuzione dell'attivo e la successiva chiusura del fallimento.

Spiegazione dell'art. 220 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 220 c.c.i. conferma la necessità di utilizzare la tecnica del piano di riparto per procedere al pagamento dei creditori, ma il compito della sua formazione è attribuito solo al curatore, che procederà direttamente alla sua trasmissione ai creditori.

Ogni quattro mesi, il curatore deve inviare a tutti i creditori un prospetto delle somme disponibili e, se il debito permette una ripartizione significativa, un progetto di ripartizione. Tale progetto include i crediti su cui non si applicano divieti di azioni esecutive o cautelari.

Se ci sono cause legali in corso riguardanti alcuni creditori, il curatore nel progetto di ripartizione indica le somme ripartibili e quelle che richiedono una fideiussione per garantire il rimborso alla procedura nel caso di dispute legali. Questa fideiussione deve essere rilasciata da uno dei soggetti specificati dalla legge.

I creditori hanno 15 giorni per presentare reclami al giudice delegato contro il progetto di ripartizione.
Trascorso il termine per i reclami, il giudice delegato può dichiarare esecutivo il progetto di ripartizione su richiesta del curatore.

Se ci sono reclami, il progetto di ripartizione può essere dichiarato esecutivo con l'accantonamento delle somme oggetto di contestazione.
Questo accantonamento non è necessario se viene fornita una fideiussione per garantire il rimborso delle somme eventualmente ripartite in eccesso.

Se il curatore non rispetta l'obbligo di inviare i prospetti e i progetti di ripartizione, può essere revocato.

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