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Articolo 133 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

Dispositivo dell'art. 133 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.

Spiegazione dell'art. 133 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo disciplina il reclamo avverso gli atti e le omissioni del curatore.

Il termine previsto per proporre reclamo contro atti o comportamenti omissivi del curatore è di 8 giorni. Il termine decorre, per gli atti commissivi, dalla conoscenza dell'atto (o dell'autorizzazione o del diniego). La conoscenza decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento o (come si può dedurre dall'art. 124) dal compimento della pubblicità relativa all'atto stesso o, nel caso di atto del curatore, dell'atto cui lo stesso si collega.
Per i comportamenti omissivi o inerti, si ritiene che il termine per l'impugnazione decorra dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.

L'articolo in commento è alquanto scarno in termini di procedimento, prevedendo unicamente che il giudice, sentite le parti, decida, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio». Sicuramente si tratta di un decreto, posto che l'ultimo comma prevede, appunto, la reclamabilità del decreto del G.d.

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