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Articolo 196 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Inventario di altri beni

Dispositivo dell'art. 196 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

Spiegazione dell'art. 196 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 196 c.c.i. riguarda la circostanza che alcuni beni mobili, oggetto di inventario e di acquisizione all'attivo della procedura, risultino di spettanza di soggetti terzi.
La norma prevede, onde evitare che il terzo avanzi una istanza di rivendicazione secondo un iter (dell'art. 210 c.c.i.) che comporta una decisione del G.d. a diversi mesi di distanza dall'apertura della l.g.), una deroga all'obbligatorietà del procedimento di accertamento del diritto ex art. 210 c.c.i.; in tal modo si cerca di evitare di esporre la procedura a diverse richieste di accertamento di crediti o di indennizzi in prededuzione.
La valutazione del giudice dev'essere resa «sentiti» il curatore ed il comitato dei creditori, e la decisione può essere resa disponendo che i beni mobili oggetto di richiesta non siano inclusi nell'inventario o siano immediatamente restituiti agli aventi diritto.

La disposizione individua due presupposti per la sua applicazione:
  • deve trattarsi solo di beni mobili: sono esclusi quindi gli immobili e altri diritti reali o personali su detti beni;
  • il diritto dei terzi sul bene oggetto di istanza di riconsegna deve essere «chiaramente riconoscibile».
La norma consente al terzo di ottenere in via diretta la restituzione di beni su cui vanta dei diritti evidenti.
L'istanza dev'essere fondata su una prova evidente, anche documentale; la prova deve riportare data certa anteriore alla sentenza che dichiara aperta la procedura concorsuale, così da essere opponibile al curatore.

La presentazione dell'istanza comporta l'acquisizione del parere necessario ma non vincolante del curatore e del c.d.c. se già nominato; il G.d. decide.
Il provvedimento consiste in un decreto motivato; se questo è favorevole al terzo, il dovere del curatore di procedere alla inventario del bene viee meno.

L'ultima parte della disposizione in esame concerne i beni di proprietà del debitore, ma detenuti da un terzo in forza di un titolo opponibile alla procedura di l.g. (es.: affitto d'azienda stipulato dall'imprenditore ancora in bonis).
Il bene viene sottoposto all'inventariazione, ma resta nella disponibilità del terzo titolare del diritto.

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