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Articolo 195 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Inventario

Dispositivo dell'art. 195 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Spiegazione dell'art. 195 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola la redazione dell'inventario che il curatore deve svolgere. Essa inserisce due novità rispetto alla precedente formulazione dell'art. 87 l.fall.:
  • l'attività di apposizione dei sigilli non è più indispensabile: infatti la norma prevede che il curatore rediga l'inventario nel più breve tempo possibile appena rimossi i sigilli, ma solo se questi erano stati apposti;
  • è esclusa la necessità di far ricorso all'attività certificativa del cancelliere: l'inventario è atto del curatore, che ne assume ogni responsabilità.
Il curatore, redigendo l'inventario, individua, descrive e valuta i beni, e ne diviene custode. L'inclusione del bene nell'inventario attua una forma di destinazione dei beni alla liquidazione concorsuale ed al soddisfacimento dei creditori, con l'onere, per i terzi che vantino diritti reali o personali sui medesimi, di presentare istanza di accertamento con le forme previste per la verifica e formazione dello stato passivo (art. 210 c.c.i.i.).

Il curatore deve dare avviso al debitore e, se già nominato, al comitato dei creditori, così da permettere a questi di partecipare alla redazione dell'inventario; la previsione è prevista nell'interesse della procedura, per cui la mancata partecipazione del debitore e del comitato non comporta un vizio dell'inventario.
L'omesso avviso può essere sanato con la spontanea partecipazione dei soggetti indicati dall'art. 195 c.c.i.

Il verbale si deve concludere con l'invito al debitore o agli amministratori a dichiarare se esistono altri beni/attività da ricomprendere nell'inventario.

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