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Articolo 194 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

Dispositivo dell'art. 194 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Devono essere consegnati al curatore:

  1. a) il denaro contante;
  2. b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
  3. c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

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