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Articolo 147 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Alimenti ed abitazione del debitore

Dispositivo dell'art. 147 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.

Massime relative all'art. 147 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. pen. n. 25264/2020

Il terzo titolare formale di un patrimonio sottoposto a sequestro preventivo, in quanto ritenuto nella effettiva disponibilità degli indagati, non può chiederne il dissequestro parziale per provvedere al pagamento dell'onorario del proprio difensore, versandosi in una situazione giuridica comunque non tutelabile in tale fase.

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