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Articolo 148 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Corrispondenza diretta al debitore

Dispositivo dell'art. 148 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

Spiegazione dell'art. 148 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento riprende il testo dell'art. 48 l.fall.: il debitore, sottoposto a liquidazione giudiziale, è obbligato a consegnare al curatore la corrispondenza attinente a tutti i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

Tra le norme in materia di esdebitazione poste dal nuovo Codice della crisi, negli artt. 278 ss., non è stato riprodotto l'art. 142, co. 1, n. 3 l. fall. che sanzionava l'inadempimento dell'obbligo di consegna della corrispondenza rilevante ai fini concorsuali in capo al debitore con l'esclusione dal beneficio dell'esdebitazione.

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