Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso le decisioni in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, ovvero resiste all'impugnazione del creditore, non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell'art. 128, comma 2 CCII, esulando tale situazione dai casi previsti per le azioni del liquidatore dall'art. 274 CCII.

(massima n. 2)

In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

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