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Articolo 39 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza

Dispositivo dell'art. 39 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti(1).

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a, il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a)(1)(2).

Note

(1) Comma modificato - così come la rubrica del presente articolo - dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 39 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua, in maniera uniforme per tutte le procedure, la documentazione che deve essere allegata alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, se presentata dal debitore.

In particolare, si specifica che, unitamente alla domanda, il debitore debba depositare:
  1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie (se il debitore è, ovviamente, un imprenditore)
  2. le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti oppure l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata
  3. le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi
  4. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (se il debitore è, ovviamente, un imprenditore)
  5. una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
  6. uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività
  7. un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
  8. l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, corredato dell'indicazione del domicilio digitale di ciascun creditore
  9. l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, corredato dell'indicazione del domicilio digitale di ciascun soggetto indicato
  10. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nei 5 anni precedenti (mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche o di pegno, fideiussioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e di donazioni e tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione)
Qualora il debitore si sia avvalso della facoltà di depositare la domanda di concordato "in bianco", ovverosia con riserva di presentare, nel termine assegnato dal Tribunale, il piano e la proposta, egli dovrà depositare unicamente:
  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (o le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, se il debitore non è un imprenditore)
  • l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, corredato dell'indicazione del domicilio digitale di ciascun creditore

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