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Articolo 23 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conclusione delle trattative

Dispositivo dell'art. 23 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

  1. a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25 bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  2. b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
  3. c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

2. Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa:

  1. a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
  2. b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
  3. c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies;
  4. d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25 quater, comma 4.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal 17 giugno 2022, n. 83.

Ratio Legis

La disposizione individua i possibili esiti della composizione negoziata, individuando gli strumenti cui l'imprenditore può attingere qualora non si sia riusciti ad addivenire ad una soluzione idonea al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario.

Spiegazione dell'art. 23 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua gli esiti possibili della conclusione delle trattative tra imprenditore, creditori e altri interessati all'operazione di risanamento dell'impresa.

Nell'ipotesi in cui le trattative abbiano proficuamente condotto alla soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono:
  • stipulare un contratto con uno o più creditori;
  • una convenzione di moratoria (una convenzione fra l'impresa debitrice e uno o più creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di uno o più creditori);
  • un accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, che produce gli stessi effetti del piano di risanamento.
Se invece non si riesce ad addivenire ad una soluzione idonea, l'imprenditore può eccedere ad un tipo, a sua scelta, di procedura giudiziale.
L'imprenditore, quindi, può:
  • chiedere l'omologazione al tribunale di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 del Codice);
  • predisporre di un piano di risanamento;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) oppure accedere a uno dei quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza disciplinate dal Codice, dal d.lgs. n. 270 del 1999, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dal d.lgs. n. 347 del 2003, sulla ristrutturazione aziendale delle grandi imprese in stato di insolvenza.

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